Prontuario lavoro Gestione dei rapporti di lavoro18/12/2013Congedo per gravi e documentati motivi familiariAggiornato con: circolare Inps n. 28 del 28/02/2012 - Il congedo per gravi e documentati motivi familiari di cui all’art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, così come regolamentata dal Decreto del Presidente del Consiglio del 21/07/2000, n. 278, è fruibile per un periodo massimo complessivo di 2 anni in tutta la vita lavorativa, tra tutti gli aventi diritto in modalità continuativa o frazionata e non è retribuito. Tale congedo, dovendosi cumulare con il congedo straordinario retribuito, vale ai fini dell’esaurimento dei due anni complessivamente spettanti nell’arco della vita lavorativa, ad esempio: utilizzati i due anni per il primo figlio, il genitore avrà esaurito anche il limite individuale per “gravi e documentati motivi familiari”.
Prontuario lavoro Altri argomenti25/11/2013La previdenza complementareLa previdenza complementare ha lo scopo di assicurare, in aggiunta alla pensione garantita dal sistema obbligatorio, un’ulteriore rendita in modo da garantire migliori condizioni di vita ai pensionati ed in particolar modo a coloro che potranno beneficiare in futuro della pensione calcolata con il meno conveniente metodo di calcolo “contributivo”. I contributi versati ad un Fondo di previdenza complementare sono investiti in maniera prudenziale, in strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento) che producono nel tempo rendimenti variabili in funzione dell’andamento dei mercati e delle scelte di gestione.
Prontuario lavoro Assunzioni agevolate13/11/2013L’incentivo per le assunzioni di giovani genitori “precari” L’incentivo previsto per l’assunzione a tempo indeterminato, anche part-time, di giovani genitori under 35 precari è rivolto: - alle imprese private; - alle imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 155/2006; - alle società cooperative, anche con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time o part time, di soci lavoratori. Restano esclusi dall’incentivo tutti gli enti pubblici e i datori di lavoro non qualificabili come imprenditori ai sensi del codice civile.
Prontuario lavoro Assunzioni agevolate11/11/2013Incentivi over 50 e donneAggiornato con: decreti interministeriali del 3/9/2013 - Per effetto di quanto stabilito dall’articolo 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012, tutti i datori di lavoro (imprese e professionisti, cooperative di lavoro), con esclusione dei rapporti di lavoro domestici, che assumono a decorrere dall'1/1/2013 lavoratori con almeno cinquant’anni di età disoccupati da oltre dodici mesi, e donne di qualunque età, prive di impiego da almeno sei o ventiquattro mesi, ovvero appartenenti a particolari settori o residenti in determinate aree svantaggiate, possono fruire di una riduzione contributiva del 50% della contribuzione posta a loro carico (Inps e Inail). La riduzione compete anche in caso di trasformazione di contratto a termine già agevolato in contratto a tempo indeterminato, come meglio specificato più avanti.
Prontuario lavoro Assunzioni agevolate10/10/2013Assunzione disoccupati che fruiscono dell’ASpIPer effetto di quanto stabilito dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge n. 92/2012, e dall’art. 7, comma 5, lettera b), del D.L. n. 76/2013 (convertito in Legge n. 99/2013), che ha inserito all’articolo 2 della legge n. 92/2012 il comma 10-bis, tutti i datori di lavoro che a decorrere dal 28/6/2013, senza esservi tenuti, assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI e non mini ASpI) è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
Prontuario lavoro Gestione dei rapporti di lavoro31/07/2013I congedi parentali - Lavoratori subordinatiIl congedo parentale, disciplinato dagli articoli dal 32 al 38 del T.U. sulla maternità e paternità contenuto nel D.Lgs. n. 151/2001, è fruibile al termine del periodo di maternità obbligatoria, sia esso di tre o quattro mesi per effetto della flessibilità, da entrambi i genitori ed entro gli otto anni di età del bambino. Il congedo parentale spetta anche alle donne lavoratrici che abbiano in adozione o affidamento un bambino, nei termini che vedremo successivamente.