Fisco passo per passo 11/03/2026Cessione del credito professionale di soggetto espatriato - Aspetti iva e redditiCon l’Interpello n. 75/2026, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di un professionista che, dopo aver cessato la propria attività in Italia, ha trasferito la propria residenza negli USA. Il professionista (avvocato), dal 2015, vantava un credito professionale nei confronti di una società, successivamente cancellatasi al Registro imprese; non riuscendo ad incassare il credito, il professionista, nel 2025 (quando ormai era residente negli USA), si è risolto ad effettuare la cessione del credito (pro solvendo) nei confronti di un'altra società.
Fisco passo per passo 09/03/2026Al 16 marzo la comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito per il superbonusSi avvicina il termine del 16 marzo 2026, entro il quale deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, prevista dall’art. 121 del DL 34/2020, con riferimento alle spese sostenute nel 2025 per interventi agevolati con il superbonus. A tal fine si ricorda che solo le spese che danno diritto al superbonus, disciplinato dall’art. 119 del DL 34/2020 e sostenute nel 2025, possono ancora essere oggetto di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione della detrazione, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione spettante (pari al 65 o al 110).
Fisco passo per passo 24/11/2025Errore nell’opzione sconto in fattura" e "cessione del credito: le conseguenze secondo l’AgenziaCon l’Interpello 295/2025, l’Agenzia Entrate è tornata, nell'ambito dei bonus edilizi, sul tema della immodificabilità dell’opzione comunicata, quando è stato preferito lo sconto in fattura/cessione del credito in luogo della detrazione fiscale. In particolare, se, in relazione ad un’operazione di sconto in fattura è stata erroneamente trasmessa all’Agenzia una comunicazione "di cessione del credito": il cessionario (fornitore) conserva il credito d'imposta (da utilizzare in compensazione tramite mod.
Fisco passo per passo 15/09/2025Cessione del credito per detrazioni edilizie: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 240/2025Con l’Interpello 240/2025, l’Agenzia delle Entrate affronta il tema della cessione del credito relativo alle detrazioni fiscali per interventi edilizi di cui all’art. 121, comma 2, del Decreto Rilancio, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 39/2024. La questione nasce dall’istanza di uno studio associato che, avendo svolto prestazioni professionali per una società di costruzioni, si è visto proporre come forma di pagamento la cessione di crediti d’imposta maturati attraverso il meccanismo dello sconto in fattura.
Fisco passo per passo 17/04/2025Bonus edilizi 2025 e limiti alla cessione del credito: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul ruolo del general contractorCon l’Interpello 106 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicabilità delle deroghe previste dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2024, che introduce limitazioni all’esercizio delle opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito nell’ambito dei bonus edilizi, con particolare attenzione ai casi in cui siano coinvolti general contractor e non siano state ancora emesse fatture nei confronti del committente alla data del 30 marzo 2024. Il caso sottoposto all’Agenzia L’interpello è stato presentato da ALFA S.p.A., nella veste di general contractor, in relazione a un contratto di appalto firmato il 21 dicembre 2021 con un condominio per l’esecuzione di interventi di efficientamento energetico agevolati dal Superbonus.
Fisco passo per passo 16/04/2025Bonus edilizi e deroga al blocco della cessione del credito: l’Agenzia chiarisce i casi di interventi plurimi su titolo abilitativo unicoCon l’Interpello 107 del 2025, l’Agenzia delle Entrate si è nuovamente pronunciata sull’ambito applicativo dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2024, fornendo importanti precisazioni in merito alla possibilità di continuare ad esercitare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito anche in presenza di interventi riconducibili a bonus edilizi diversi, purché autorizzati da un titolo abilitativo unico. Il contesto dell’interpello: interventi unitari e bonus distinti L’istanza è stata presentata da ALFA S.r.l., impresa edile operante principalmente nel settore delle ristrutturazioni condominiali.
Fisco passo per passo 15/04/2025Deroga allo stop per sconto in fattura e cessione del credito: l’Agenzia fissa i paletti per le spese rilevantiCon gli Interpelli 103, 104 e 105 del 15 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito di applicazione della deroga al blocco delle opzioni alternative alla detrazione fiscale per i bonus edilizi, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura, confermando un’interpretazione rigorosa dei requisiti normativi previsti dal decreto-legge n. 39/2024. I chiarimenti si inseriscono nel solco delle modifiche intervenute sull’art. 121 del DL n. 34/2020 (decreto Rilancio), successivamente modificato dai DL n. 11/2023 e n. 39/2024, che hanno dapprima limitato, e poi ulteriormente ristretto, la possibilità di optare per le due forme agevolative in alternativa alla detrazione diretta in dichiarazione.
Fisco passo per passo 11/02/2025Bonus edilizi - Certificazione SOA anche senza opzione per la cessione del creditoNel corso della recente Videoconferenza "Telefisco 2025", i funzionari dell'Agenzia hanno ribadito quanto già espresso nella CM n. 10/2023 in materia di Certificazione SOA per i bonus edilizi che richiedono interventi edilizi superiori ad una determinata soglia, ai sensi dell'art. 10-bis del DL n. 21/2022: la "condizione SOA" non è vincolata alla sola cessione del credito/sconto in fattura (ex art. 121, DL n. 34/2020) essendo richiesta anche laddove il bonus edilizio sia utilizzato in detrazione in dichiarazione dei redditi. La Certificazione SOA A partire dal 1 luglio 2023, la fruizione dei benefici fiscali previsti dagli artt. 119 e 121, co. 2, DL n. 34/2020, per interventi di importo superiore a . 516.000, è subordinata al possesso della certificazione SOA da parte dell'impresa esecutrice.
Fisco passo per passo 03/06/2024Bonus cuoco professionista: pronte le regole per la cessione del credito d'impostaCon il Provv. del 31/05/2024, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità con le quali i beneficiari del credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista comunicano all’Agenzia delle entrate, in alternativa all’utilizzo diretto del credito d’imposta, la cessione del credito stesso, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, e che le eventuali cessioni dei crediti avverranno con l’apposita piattaforma già disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. L’art. 1, c.117, della L. n. 178/2020 riconosce un credito d’imposta ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività.
Fisco passo per passo 05/04/2024Bonus barriere 75 - esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura/cessione del creditoPer il bonus eliminazione barriere architettoniche al 75 ex art. 119-ter del DL 34/2020, a seguito delle disposizioni contenute nell’art. 1, c. 4, DL 39/2024, per il blocco degli sconti e delle cessioni è possibile distinguere principalmente tre ambiti temporali: 01/01/2022 - 31/12/2023 01/01/2024 - 30/03/2024 a decorrere dal 31/03/2024. 01/01/2022 – 31/12/2023 L’esercizio delle opzioni di sconto e cessione è sempre possibile. 01/01/2024 – 30/03/2024 L’esercizio delle opzioni di sconto e cessione è possibile in due casi: le spese devono riguardare interventi aventi per oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala o piattaforme elevatrici ed essere sostenute da: condomini a prevalente destinazione abitativa, in relazione alle parti comuni dell’edificio; persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’art. 119 del DL 34/2020 (il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92). l’esercizio delle opzioni è possibile, se sono spese che si riferiscono a interventi diversi dai precedenti (in quanto aventi per oggetto, ad esempio, infissi o servizi, oppure in quanto sostenute da soggetti diversi da condomini a prevalente destinazione abitativa o persone fisiche), solo a condizione che dette spese derivino da: interventi per i quali risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo ante 30 dicembre 2023; interventi in regime di edilizia libera che, ante 30 dicembre 2023, risultino già iniziati, oppure relativamente ai quali, laddove non già iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo. 31/03/2024 in poi L’esercizio delle opzioni è possibile in due casi. se sono spese per interventi aventi per oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala o piattaforme elevatrici e sono sostenute da condomini a prevalenza residenziale, in relazione alle parti comuni dell’edificio, oppure da persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’art. 119 del DL 34/2020 (il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ex art. 3 della L. 104/92), l’esercizio delle opzioni è possibile a condizione che dette spese derivino da interventi per i quali risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo entro il 29/03/2024, oppure, nel caso di interventi in edilizia libera, derivino da interventi che, alla medesima data, risultino già iniziati, oppure relativamente ai quali, laddove non già iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo. se sono spese per interventi diversi dai precedenti (ad esempio, con oggetti diversi come infissi o servizi, oppure in quanto sostenute da soggetti diversi da condomini a prevalente destinazione abitativa o persone fisiche), l’esercizio delle opzioni è possibile solo a condizione che dette spese derivino da: interventi per i quali risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo in data antecedente al 30 dicembre 2023; interventi in regime di edilizia libera che, in data antecedente al 30/12/2023, risultino già iniziati, oppure relativamente ai quali, laddove non già iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.