Quesiti28/07/2026regime forfettario causa ostativa collaborazione occasionaleBuonasera, un soggetto nel 2024 ha ricevuto compensi occasionali (dichiarati nel quadro RL) da una società, il 01 gennaio 2025 apre la partita iva come professionista e con contestuale iscrizione all'Inarcassa. Emette nel 2025 fatture nei confronti della stessa società con la quale aveva collaborato occasionalmente per il l'80 del suo fatturato, cambiando completamente contratto e cambiando completamente mansione rispetto alla collaborazione occasionale e tra l'altro in nuova veste da soggetto iscritto alla cassa previdenza Trattasi di causa ostativa al regime forfettario Grazie In merito al quesito posto si evidenzia che la lettera d-bis), art. 1, comma 57, Legge 190/2014 dispone che non possano avvalersi del regime forfetario: "le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni" Sul punto la Circolare 9/2019 precisa che: "A questo proposito, non rientrano in ogni caso nell’ambito di applicazione della causa ostativa, i percettori dei redditi di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d), f), g), h), h-bis), i) ed l), del TUIR, ferma ovviamente restando la loro corretta qualificazione ai fini fiscali.
Quesiti27/07/2026ADESIONE CPB 2024 2025Buongiorno, una società SNC, avente come oggetto sociale la produzione ed installazione di serramenti, aveva aderito al CPB per l'anno 2024 e 2025; per il 2024 il reddito fiscale era in linea con quello concordato, ma per il 2025 il reddito concordato é pari a 90000, mentre quello fiscale non arriva a 30000, causa la mancata conferma di ordini durante il 2025. Essendo la riduzione di oltre il 30, la società può uscire dal concordato o deve comunque adeguarsi al CPB Ringraziando del cortese riscontro ed augurando un buon proseguimento di giornata.
Quesiti27/07/2026Regolarizzazione fatture/ricevute non emesse per prestazioni sanitarie esenti art. 10 DPR 633/72 – Competenza bilancio 2025 – Sanzioni IVA e Sistema Tessera SanitariaBuongiorno. 1) Fatture/ricevute non emesse (50.000 – anno 2025) Come regolarizzo l'omessa emissione di fatture/ricevute per prestazioni sanitarie esenti art. 10 DPR 633/72 In particolare: posso emetterle ora come tardive indicando la data 2025 come data di effettuazione Che sanzione si applica (art. 6 c. 3 D.Lgs. 471/97) e quanto si riduce con ravvedimento operoso in base a quando regolarizzo 2) Competenza a bilancio 2025 Come faccio a far concorrere questi 50.000 al bilancio 2025 se le fatture le emetto materialmente nel 2026 Va bene usare "fatture da emettere"/ratei attivi e poi stornare quando emetto le fatture tardive 3) Sanzione Sistema Tessera Sanitaria Che sanzione rischio per l'omesso/tardivo invio dei dati al STS relativi a queste prestazioni 2025 Sono ancora in tempo per la riduzione a 1/3 (entro 60 giorni dalla scadenza) È ammesso il ravvedimento anche su questa sanzione 4) Clienti che non vogliono detrarre la spesa Se tutti i clienti di questi 50.000 dichiarano di non voler portare la spesa in detrazione, sono comunque obbligato a inviare i dati al STS L'opposizione del paziente esclude l'invio o comporta solo l'invio in forma oscurata Serve una dichiarazione scritta di opposizione raccolta all'atto della prestazione, o basta una dichiarazione verbale/informale Grazie In merito al quesito posto si evidenzia che l'art. 6, Dlgs 471/1997 indica la sanzione - base - ravvedibile / riducibile nelle consuete modalità: "2. Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile .... è punito con sanzione amministrativa del cinque per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati.
Quesiti24/07/2026tassazione cessioneramo di aziendaBuonasera, una srl cede nel 05/2026 ramo di azienda con patto di riservato dominio la cessione sarà pagata in 12 rate mensili ultima scadenza 05/2027 le parti hanno convenuto ai sensi dell'art 1523 e seguenti c.c. che la parte cessionaria acquisterà la proprietà dei beni ceduti solo a seguito del pagamento integrale che avverrà con l'ultima rata quindi a 05/2027 però si pattuisce che dalla data della cessione(05/2026) il ramo dei beni ceduti viene consegnato alla parte cessionaria che ne acquisirà il godimento. La srl cedente pagherà le imposte della cessione inclusa tassazione plusvalenza nel 2026 o 2027 con il pagamento ultima rata Inoltre essendo la srl cedente stata posta in liquidazione nel 07/2026 non potrà usufruite dell tassazione nei 5 anni Grazie In merito al quesito posto si evidenzia che l'art. 109, comma 1, lett. a), TUIR dispone che: "a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
Quesiti24/07/2026adesione CPB 2026/2027Buongiorno, un socio di una sas nel 2025 cede le proprie quote a favore dei soci in essere, la società può aderire al CPB 2026/2027 Cordiali saluti In merito al quesito posto si evidenzia che art. 11, Dlgs 13/2024 dispone che: "Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione ... b-quater) nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato ." Quindi, la SAS può aderire al CPB 2026-2027, infatti la cessione é avvenuta nel 2025 e non nel 2026 e comunque la cessione della quota di un socio agli altri soci già presenti, con conseguente riduzione della compagine, non costituisce un aumento dei soci anche se fosse avvenuta nel 2026.