Estromissione immobili strumentali di imprenditore titolare di ditta individuale
Si prospettano i seguenti casi:
- A10 riscattato dal leasing nel 2012 (ante 31/10/2015) – strumentale per natura –
I canoni di leasing e il riscatto sono stati pagati con Iva (ha intenzione di procedere ad un cambio di destinazione d’uso nel 2016)
- A10 riscattato dal leasing nel 2012 – trasformato in A2 a seguito di cambio di destinazione d’uso nel 2014; alla data del 31/10/2015 risultava accatastato A2
I canoni di leasing e il riscatto sono stati pagati con Iva
- C1 e 2 C6 - strumentale per destinazione - acquistato nel 2008 con IVA + con contributo PAT (si deve verificare che l’estromissione non comporti la revoca del contributo avendo il vincolo dei 10 anni).
Per tale immobile il valore catastale rivalutato (inferiore al valore normale) risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto.
Si vorrebbe procedere all’estromissione degli immobili pagando l’aliquota dell’ 8% sulla differenza tra valore normale/valore catastale e costo fiscalmente riconosciuto.
- Si chiede se sia possibile procedere all’estromissione in tutti e 3 i casi. Si è in forte dubbio sul caso 2 – immobile trasformato in uso abitativo.
- Ove sia possibile estromettere, si chiede se ai fini IVA sia corretto applicare l’esenzione art.10.
- Nel caso 3 mancando la base imponibile cui applicare l’imposta sostitutiva dell’8%, il costo dell’operazione di estromissione è pari a “zero”?
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Ringrazio. Un saluto cordiale.