Buongiorno,
chiedo gentilmente conferma su interpretazione normative finanziarie 2015-2016 e soluzione su come poter far valere un diritto acquisito e subito debellato in tema di contribuzione inps nel regime forfettario.
Il regime forfettario è stato inserito con la finanziaria 2015 (dicembre 2014) e prevedeva:
Quindi un artigiano che ha aperto nel 2015 poteva avere la tassazione sul forfait % dei ricavi e una riduzione di 1/3 dell’imponibile.
Su questo pagava il 15% e su questa stessa imponibile ridotta ad 1/3 ci pagava l’inps solo IVS a % (no fissi).
In finanziaria 2016 (fine 2015) si cambiano le norme già operative e si toglie l’abbattimento di 1/3 sull’imponibile portando la tassazione dal 15% al 5%, togliendo però la riduzione a 1/3 dell’imponibile grava TUTTO sull’inps (paga su 100% imponibile) e oltretutto non lo si può versare in % e lo fanno ritornare con il versamento dei fissi e solo uno sconto del 35%.
Di conseguenza un artigiano appena partito con l’aspettativa di un fatturato molto basso intorno ai 5.000, per i primi 3 anni poteva sopravvivere ora deve chiudere e in base al diritto del contribuente questo non è corretto, sbaglio?
L’inps dopo alcune pec non mi risponde sulla materia né nel 2015 e né nei primi mesi 2016, nel cassetto previdenziale dei clienti non si vede nulla (non iscrivibili essendo %).
Da qualche giorno spunta nel cassetto fiscale senza alcuna comunicazione la nuova pat e fissi al 100% visto che volendo restare con inps % a febbraio non fatto riduzione del 35%.
Se ho interpretato tutto correttamente, cosa si consiglia per tutelare i clienti?
Interpello risolverebbe anche la problematica ai fini inps?
Fare richiesta al garante del contribuente?
Ringrazio e porgo cordiali saluti.
DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
13. Garante del contribuente
13. Garante del contribuente
1. Presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome è istituito il Garante del contribuente.
2. Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, è organo collegiale costituito da tre componenti scelti e nominati dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale delle entrate e appartenenti alle seguenti categorie:
a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio;
b) dirigenti dell'amministrazione finanziaria e ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, rispettivamente, per i primi, dal direttore generale del Dipartimento delle entrate e, per i secondi, dal Comandante generale della Guardia di finanza;
c) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza.
3. L'incarico di cui al comma 2 ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta. Le funzioni di Presidente sono svolte dal componente scelto nell'àmbito delle categorie di cui alla lettera a) del comma 2. Gli altri due componenti sono scelti uno nell'àmbito delle categorie di cui alla lettera b) e l'altro nell'àmbito delle categorie di cui alla lettera c) del comma 2.
4. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il compenso ed i rimborsi spettanti ai componenti del Garante del contribuente.
5. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante del contribuente dagli uffici delle direzioni regionali delle entrate presso le quali lo stesso è istituito.
6. Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione.
7. Il Garante del contribuente rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi.
8. Il Garante del contribuente ha il potere di accedere agli uffici finanziari e di controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico.
9. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 della presente legge.
10. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta.
11. Il Garante del contribuente individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al direttore regionale o compartimentale o al comandante di zona della Guardia di finanza competente e all'ufficio centrale per l'informazione del contribuente, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare. Prospetta al Ministro delle finanze i casi in cui possono essere esercitati i poteri di rimessione in termini previsti dall'articolo 9.
12. Ogni sei mesi il Garante del contribuente presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro delle finanze, al direttore regionale delle entrate, ai direttori compartimentali delle dogane e del territorio nonché al comandante di zona della Guardia di finanza, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando le relative soluzioni.
13. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al funzionamento del Garante del contribuente, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate nonché ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni del Garante stesso.