IL MESE scorso un contribuente ha ricevuto avviso di liquidazione per imposte di registro e ipocatastali, in quanto nel 2013 ha ricevuto in donazione fabbricato godendo dell'agevolazione prima casa, ma l'AdE rileva una metratura di 430 mq, considera l'immobile di lusso e accerta maggiori imposte.
Il contribuente frettolosamente ha già versato imposte e sanzioni ridotte (F23 nei 60 gg).
Ora emerge che dal 2014 (DL 104 del 2013) il beneficio fiscale dell'agevolazione prima casa è inapplicabile alle abitazioni A1, A8 E A9, mentre non conta più la metratura. Il fabbricato ricevuto in donazione nel 2013 è di categoria A/3 quindi oggettivamente non sarebbe di lusso in base alle nuove regole.
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio con sentenza 4449/1/15 per un caso analogo accoglie un ricorso del contribuente sostenendo che anche se l'acquisto è antecedente al 2014 , deve essere rispettato il principio dell'"abolitio criminis" e che quindi le regole sulle agevolazioni fiscali prima casa sono retroattive, e quindi non sarebbero applicabili sanzioni e interessi .
Avendo già versato con F23 imposte, sanzioni e interessi, essendo ancora nel termine dei 60 gg. dalla notifica, è ancora possibile presentare ricorso contro l'accertamento?