Una società di persone è stata soggetta ad accertamento con accesso e verifica dei documenti con ricostruzione indiretta dei ricavi perl'annualità 2009. Dopo l'emissione dell'avviso di accertamento, non preceduto da PVC autonomamente definibile e pertanto eventualmente definibile a sua volta con l'acquiescenza e la riduzione delle sanzioni ad un sesto, si è proceduto infruttuosamente all'accertamento con adesione.
Essendo individualmente ogni soggetto accertabile accertato entro i limiti della mediazione tributaria, si è proceduto a reclamo, cui è seguito l'invito alla mediazione da parte dell'ufficio. Non si è arrivati ad un accordo, per cui si è proceduto ugualmente col ricorso.
In corso di giudizio di 1. grado si era richiesto all'Ufficio un riesame dell'accertato sulla base di motivazioni già presentate ma che non erano state sufficientememnte valutate in sede precedente. L'Ufficio presentava allora un'autotutela parziale con l'accoglimento di alcuni rilievi. La sentenza di 1. grado è stata favorevole all'ag. Entrate con parziale accoglimento del ns. ricorso, con la Ctp che ha confermato la richiesta dell'Uff. dopo l'accoglimento dell'autotutela parziale.
Ora è stato presentato a novembre 2015 l'appello in 2. grado.
Alla luce della riforma del contenzioso ex-D.Lgs. 156/2015 e della riscossione ex-D.Lgs. 159/2015, questo potrebbe essere un caso in cui, previa rinuncia all'appello in corso di giudizio, le sanzioni potevano essere rimodulate nella misura di un sesto, poiché è intervenuta una rideterminazione della pretesa dell'Ufficio in fase di giudizio e la riduzione delle sanzioni spetta "alle medesime condizioni esistenti alla data della notifica dell'atto", come chiarito recentemente dalle risposte date al Videoforum di Italia Oggi?
In alternativa, quale riduzione spetterebbe? Per procedere in questo senso occorre un'istanza congiunta delle parti prima della 1. udienza oppure si può agire diversamente?