Buongiorno,
tra le novità della Legge di stabilità 2016, in vigore dall’1.1.2016, per l’IMU la nuova lett. 0a) introdotta nel comma 3 dell’art. 13 DL n. 201/2011, prevede che la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, escluse quelle “di lusso” (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:
Al fine di poter fruire di tale agevolazione il comodante deve presentare la dichiarazione IMU per attestare il possesso dei requisiti richiesti.
Nel caso specifico:
L’immobile concesso in comodato gratuito al figlio è ubicato nella provincia di Reggio Emilia ed è di proprietà del 16,67% del genitore mentre la restante proprietà appartiene ad altri soggetti.
Poiché si parla di requisiti del comodante, ci chiediamo se possa fruire della predetta agevolazione anche il proprietario che abbia solo una percentuale in comproprietà dell’immobile concesso in comodato a “parenti”, sopra meglio specificati, ovvero se il comodante debba avere la esclusiva e piena proprietà.