Buongiorno Dottore,
Nel 2014 una Società artigiana si è insinuata in tre fallimenti e nello stesso anno ha detratto fiscalmente l'importo comprensivo dell'Iva.
Allo stato attuale le caratteristiche dei tre fallimenti sono le seguenti:
fallimento A) in data 16/12/2014 ammesso l'imponibile come privilegiato e l'Iva come chirografario
fallimento B) non si è avuta alcuna comunicazione dal curatore dopo l'insinuazione
fallimento C) non si è avuta alcuna comunicazione dal curatore dopo l'insinuazione e lo stesso sta ancora valutando la possibilità i estendere il fallimento ad un'altra società
Alla luce di quanto sopra si chiede:
1) quando si deve/doveva emettere la nota di variazione iva per poter recuperare l'Iva a suo tempo versata?
2) E' corretta l'emissione di una nota di accredito così concepita:
Nota di accredito ai soli fini Iva emessa ex art. 26 c.2 D.P.R. 633/1972
iMPONIBILE 100.000
IVA 22.000
TOTALE 122.000
L'emissione del documento non comporta rinuncia al credito rimasto insoddisfatto.
Ringraziando anticipatamente, distinti saluti.