La costruzione di stampi per conto di un committente comunitario è stata già esaminata dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 13 del 1994, al paragrafo B.2.3 e ribadita con la circolare n. 43 del 2010, ove è stato precisato che “la realizzazione (costruzione diretta o acquisto da terzi secondo la normativa interna) per conto di un committente comunitario di stampi da utilizzare in Italia per la produzione, a mezzo degli stessi, di beni da inviare nell'altro Stato membro, è da inquadrare nell'ambito di cessioni intracomunitarie di beni qualora:
‐ tra il committente e l’operatore nazionale venga stipulato un unico contratto di appalto avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo sia la fornitura dei beni che con esso si producono;
‐ lo stampo, a fine lavorazione, venga inviato nell’altro Paese comunitario, a meno che, in conseguenza dell'ordinario processo di produzione o per accordi contrattuali, sia distrutto o sia divenuto ormai inservibile;
L'operatore nazionale, pertanto, in presenza di dette condizioni, è legittimato ad emettere fattura non imponibile ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a).
Premesso quanto sopra, il committente comunitario ci comunica la volontà di rottamare lo stampo per fine produzione dando a noi l'incarico.
Si chiede quali documenti siano probatori per l'incarico della distruzione e se serva poi un verbale redatto secondo la procedura chiarita dal Ministero delle Finanze con la C.M. 23.7.98 n. 193/E che si riferisce a due tipologie di operazioni:
· distruzione di beni;
· trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico.
Si ricorda che non si ha impatto nel conto economico in quanto i beni in questione sono di terzi e che il valore è indicato in bilancio nei conti d'ordine.