Quesiti11/06/2014accertamentoBuongiorno Dottore,Vorrei chiedere quanto segue.E' legittimo un accertamento valore ai fini imposte ipo-catastali per un acquisto di un immobile strumentale con opzione nel rogito per l'applicazione dell'IVA (effettuato Reverce)L'imposta di registro e' stata pagata in misura fissa.Inoltre, nel caso in cui tramite adesione, si arrivasse ad ottenere una riduzione soddisfacente del valore, l'AdE potrebbe reiterare l'accertamento, in assenza di altri elementi, in capo al venditore per una eventuale plusvalenzaIn attesa, distinti saluti La risposta si deve ritenere positiva.Infatti, l'accertamento non verte nell'ambito Iva (da applicare solo sul corrispettivo pattuito), ma nell'ambito delle imposte ipotecarie e catastali (da applicare sul valore normale del bene).Pertanto si potrebbe vertere nell'ipotesi di una cessione ad un valore inferiore a quello normale, dovendo dichiarare in sede di rogito tale valore normale al fine di assolvere del tipo catastali del 4. Si ritiene che la presunzione di aver pattuito un importo superiore che nasce da tale disallineamento di valori possa essere "ribaltata" sul venditore.Infatti le diverse Cassazioni che hanno "sdoganato" tale comportamento dell'ufficio non hanno collegato la presunzione alla tipologia di reddito prodotto (quindi se fosse applicabile ai soli privati o meno), ma alla sola qualificazione della presunzione semplice, ex art. 39 Dpr 600/73.Pertanto si ritiene che anche nell'ambito del reddito d'impresa essa possa trovare applicazione.Cordiali saluti.
Quesiti15/07/2014REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTOBuon giorno, mi trovo a dover registrare due contratti di affito per due soggetti differenti :1 casocontratto di affitto tra due privati con opzione cedolare secca.mi chiedo : in sede di registrazione del contratto non devo pagare ne l'imposta di registro ne l'imposta di bollo il primo pagamento , se registro il contratto adesso, lo effettuerò a giugno di quest'altro anno in sede di dichiarazione dei redditi 2 caso contratto di affitto tra due soggetti iva mi chiedo : ho la doppia scelta se applicare l'imposta di registro al 2 ( devo prendere l'importo dell'affitto al netto dell'iva per calcolare il 2 ) ed effettuare la ricevuta dell'affitto senza iva oppure pagare l'imposta di registro fissa 200 e fare fattura con iva per l'affitto in entrambi i casi l'imposta di bollo va comunque pagata Grazie 1) Corretto (non si applica né l'imposta di registro né l'imposta di bollo). L'unico pagamento da effettuare riguarda la cedolare secca, sapendo che nel primo periodo di imposta in cui si applica la cedolare secca (indipendentemente che il contratto sia stipulato ex novo o meno) è possibile non versare l'acconto (applicando il criterio storico che non trova una cedolare secca sul periodo precedente), trovandosi a versare la cedolare secca interamente a saldo. 2) Il quesito non chiarisce se si tratta di una locazione di unità abitative o meno.
Quesiti04/09/2014Agevolazioni prima casa in sede successioneBuonasera ,a dicembre 2013 è scomparsa la moglie di un mio cliente.La Signora risultava proprietaria dei seguenti beni immobili :1) 1/3 della casa della nonna paterna ( a seguito successione del padre ove vive la nonna Comune di Venezia ) 2) 1/2 della casa materna / paterna ( a seguito successione del padre ove vive la madre Comune di Venezia )3) 1/2 della casa coniugale ( comunione legale dei beni ove viveva con il marito Comune di Venezia )4) 1/2 delle pertinenze della casa coniugale ( stradina di accesso Comune di Venezia )5) 1/2 della seconda casa coniugale ( casa in montagna Borca di Cadore ) La Signora ha disposto per testamento che gli immobili di cui ai numeri 1 e 2 vadano alla propria madre ( ancora in vita ) mentre gli immobili di cui ai n.rri 3 4 e 5 al marito.Ad avviso dello scrivente il marito potrebbe chiedere le agevolazioni prima casa Registro e Ipocatastali sugli immobili di cui ai n.rri 3 e 4 essendo residente presso tale abitazione e non possedendo , in tale Comune , altro immobile pur avendo usufruito all'atto dell'acquisto di detto immobile delle agevolazioni prima casa, nè su tutto il territorio nazionale di diritti su altra casa di abitazione acquistata usufruendo delle agevolazioni per acquisto prima casa.Per la madre invece potrebbe essere di ostacolo il fatto di possedere nel medesimo Comune pur in quota un terzo dell'immobile della ex suocera In ogni caso , ad avviso dello scrivente , sull'immobile seconda casa di cui al n.ro 5 , e sull'immobile di cui al n.ro 1 destinato alla madre le imposte sarebbero dovute per intero.Si chiede quindi :a) il vostro parere circa la tassazione da applicare agli immobili 1 2 3 4 e 5b) base imponibileSi chiede un parere al riguardo .Grazie In relazione a quanto richiesto si risponde rispettivamente:1) unità 3 e 4: il marito può certamente richiedere le agevolazioni prima casa ai fini delle imposte ipocatastali (non vi è alcuna imposta di registro, infatti, sostituita dall'imposta di successione), considerato che ne ha i requisiti in quanto:a) l'incremento della quota di possesso di un'abitazione sulla quale si può fruire dell'agevolazione prima casa, è operazione anch'essa agevolata (CM 19/2001 e CM 38/2005)b) non possiede un altro immobile idoneo ad abitazione nel medesimo comune dell'appartamento ereditato in quota, ne ha fruito su un altro immobile a livello nazionale dell'agevolazione prima casa (in particolare la CM 38/2005 chiarisce che l'agevolazione si applica purché ricorrano gli altri requisiti diversi da quello del possesso di un immobile nel medesimo comune in relazione all'immobile del quale si intende ampliare il possesso; sarebbe invece ostativo all'agevolazione il possesso di un ulteriore immobile nel medesimo comune)Ovviamente, sulla unità 5 non potrà fruire di alcuna agevolazione.2) Per quanto attiene la madre, valgono le considerazioni sopra citate: sarà applicabile l'agevolazione prima casa se la madre possiede nel comune di Venezia 1 solo immobile (quello sulla quale andrà ad ampliare la percentuale di possesso, che dovrebbe essere gli immobili di cui al punto 2 citato); non potrà invece fruirne sull'altro immobile (di cui al punto 1 citato).La base imponibile sia delle imposte ipocatastali dell'imposta di successione (nel limite di 1 milione di euro di franchigia) è dato dal valore catastale degli immobili (CM 2/2008).Cordiali saluti.
Quesiti12/09/2014SUBENTRO A CONTRATTO DI LOCAZIONE CONIUGE DECEDUTOContratto di locazione ad uso abitativoNel marzo 2013 è deceduto il conduttore di un contratto di locazione. Ad oggi vorrebbe subentrare nel contratto la moglie, la quale risiedeva con il marito e risiede tutt'ora nell'abitazione oggetto di contratto di locazione, come da documentazione attestante.Per comunicare la variazione presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio, è necesserio presentare una richiesta scritta, certificato di morte, modello RLI Agenzia Entrate.Si richiede se occorre anche pagare l'imposta di registro, in quanto vi sono opinioni discordanti tra un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate piuttosto che un altro.
Quesiti25/11/2014imposta tegistro per registrazione sentenzeL'AGENZIA DELLE ENTRATE HA INVIATO AVVISO DI LIQUIDAZIONE PER IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA EMESSA GIUDICE DI PACE.OLTRE A RICHIEDERE EURO 168,00 PER LA SENTENZA EX ART, 8 DELLA TARIFFA , PARTE I, ALLEGATA AL T.U. REGISTRO, DPR 1986 N. 161 , RICHIEDONO EURO 168,00 PER L'ATTO ENUNCIATO EX ART. 6, 22 E 40 DEL T.U.
Quesiti28/01/2015Imposta di registro immobile all'esteroUn contribuente che acquista un edificio all'estero (Montenegro) in base alla normativa in vigore dall'1.1.2014 dovrebbe evadere l'imposta di registro del 9 oltre all'imposta pagata all'estero (3) o viene decurtataAl momento della rivendita a terzo straniero cosa succede sempre ai fini dell'imposta di registro Dal 1/01/2014 è dovuta l'imposta di registro anche sulle compravendite di immobili all'estero, rimanendo non dovute le imposte ipotecarie e catastali (posto che non vi è alcun aggiornamento dei pubblici registri immobiliari in Italia), senza che sia ammesso decurtare alcuna imposta di registro scontata all'estero (in quanto ciò non è previsto dalla legge). Allo stesso modo in sede di rivendita dell'immobile occorrerà scontare la medesima imposta di registro del 9, considerato che l'imposta si applica "all'atto", indipendentemente da chi sia il venditore o l'acquirente (è poi evidente che l'acquirente straniero ben difficilmente si accorderà nell'accollarsi il 9 di imposta di registro dovuta in Italia, mentre in via ordinaria si accollerà l'imposta di registro scontata nel paese estero).
Quesiti29/01/2015omessa/tardiva dichiarazione di successioneBuongiorno Dott Cirrincione siamo a chiedere un confronto sulla seguente casistica: 3 fratelli italiani, tutti residenti all’estero da anni (asia ed america del sud) non hanno presentato la dichiarazione di successione in morte del padre (agosto 2008) che possedeva un appartamento con rendita catastale di 379,00 e 3 terreni per un totale di reddito dominicale di 73.70 euro Se ora presentassero la dichiarazione di successione pagando le relative imposte ipotecarie e catastali i termini di prescrizione di 5 anni per l’accertamento per le applicazioni delle eventuali (quali ) sanzioni sono ancora validi o sono superati Ai fini della dichiarazione dei redditi personali (che non hanno mai presentato ) stante che per ciascuno dei 3 il reddito di immobili e terreni non supera i 500.euro annui è da considerare che gli stessi ne siano esonerati per gli anni successivi al 2008 e fino ad adesso Grazie e cordiali saluti Il Dlgs 346/90 in materia di dichiarazione di successione non prevede che la dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni vada considerato omessa (a differenza di quanto avviene per le dichiarazioni dei redditi, Iva, ecc.) che, pertanto, deve comunque considerarsi valida (e non definitivamente omessa). Ciò comporta il fatto che il ravvedimento può avvenire nei più lunghi termini previsti dalle varie lett. b) dell'art. 13 Dlgs 472/97 e pertanto: a) entro 1 anno dall’omissione: fruendo della riduzione da omessa dichiarazione a 1/8 del minimo b) entro 2 anna dalla omissione: fruendo della riduzione da omessa dichiarazione a 1/7 del minimo c) oltre 2 anni dalla omissione: fruendo della riduzione da omessa dichiarazione a 1/6 del minimo.