Buonasera.
Il Sig. Tizio (socio accomandatario) e la Sig.ra Caia (socio accomandante) sono soci di Alfa S.a.s. Entrambi sono persone fisiche non imprenditori, senza partita IVA. Registrano presso l'UIBM un marchio cointestato a entrambi (quote di contitolarità [50% / 50%]) e dopo sei mesi procedono a far fare una perizia sul marchio.
A seguito della perizia, Alfa S.a.s. delibera un aumento del capitale sociale, con modifica dei patti sociali, liberato mediante conferimento in natura del marchio da parte dei soci.
Il patrimonio si incrementa di un importo pari al valore attribuito al marchio dalla perizia di stima (una parte a capitale, una parte a riserve). I conferenti non ricevono alcun corrispettivo in denaro. La società iscrive il marchio tra le immobilizzazioni immateriali, in contropartita del capitale sociale/riserve.
Alla luce del quadro di riferimento normativo attuale e della sentenza CGT II grado Toscana n. 1000/2025, il conferimento del marchio a liberazione dell'aumento di capitale della S.a.s. può generare un reddito imponibile IRPEF in capo ai soci conferenti?
In particolare:
Se sì, in quale categoria va inquadrato (art. 67, lett. i), l) o altra) e come si determina la base imponibile, considerando che il corrispettivo è costituito esclusivamente dall'incremento della quota di capitale?
La breve detenzione del marchio prima del conferimento (registrazione e conferimento a sei/nove mesi) può far qualificare l'operazione come attività commerciale occasionale ai sensi della lett. i)?
Esistono pronunce o documenti di prassi, successivi alla Ris. 81/E/2002, specificamente sulla cessione o il conferimento (non sulla licenza) di marchi da parte di privati?
Ci sono delle differenze o "divieti" a seconda che il conferente sia socio accomandatario o socio accomandante, anche nel caso in cui entri nella società proprio in occasione dell'aumento di capitale?
Si chiede un parere con indicazione del grado di rischio (basso / medio / alto).
Ringraziando anticipatamente
Un saluto