Buongiorno,
la farmacia alfa snc, esercita la sua attività nell’immobile di un socio, al momento non esiste un contratto di affitto e non so se esiste un contratto di comodato.
La farmacia alfa snc intende sostituire il vecchio impianto fotovoltaico di proprietà del socio con uno nuovo avente tutte le caratteristiche per beneficiare dell’iperammortamento.
Il nuovo impianto avrà la potenza di 18,5 kwh e servirà un’unica unità immobiliare (la farmacia).
Dalla lettura della circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013, deduco che se il nuovo impianto comporta un incremento di valore dell'immobile pari o superiore al 15%, scatta l'obbligo di rideterminazione della rendita catastale dell'immobile. In questo caso l'intervento assume rilevanza immobiliare e, venendo realizzato sul fabbricato di terzi (il socio) andrebbe contabilizzato come miglioria su beni di terzi (immobilizzazione immateriale deducibile ex art. 108 TUIR), restando tagliato fuori dall'iperammortamento pur avendo le caratteristiche di bene autonomo e separabile.
Ci confermate questa impostazione?
Ritenete opportuno che la farmacia alfa snc verifichi preventivamente con un tecnico che l’intervento non faccia scattare l’obbligo di rideterminazione della rendita catastale?
Cordiali saluti