Gentile dott Cirrincione
Con la presente sottoponiamo alla Sua attenzione un caso relativo a un cliente per il quale il nostro Studio svolge attività di sola consulenza fiscale, al fine di ricevere un Suo autorevole parere sulla corretta procedura da seguire.
Il Caso
Il cliente in oggetto ha rilevato un errore materiale nell'imputazione temporale di alcuni costi. Nello specifico, quote di costi di competenza economica dell'esercizio 2024 sono state erroneamente imputate all'esercizio 2025 per un importo molto ingente. Si precisano i seguenti elementi di fatto:
·Rilevanza: Dal punto di vista quantitativo, l'errore è da considerarsi significativo.
·Impatto IVA: La gestione dell'imposta sul valore aggiunto è corretta; l'errore impatta esclusivamente le imposte dirette (IRES/IRAP) e la rappresentazione di bilancio.
·Revisione: Il bilancio d'esercizio è assoggettato a revisione legale dei conti.
Soluzione prospettata dal cliente
Per rimediare all'errore, il cliente manifesta l'intenzione di:
Riaccertare e correggere le scritture contabili direttamente sul 2024 (nonostante il bilancio sia già stato approvato, revisionato e depositato).
2. Approvare nuovamente il bilancio 2024
3. Presentare una dichiarazione integrativa a favore per il periodo d'imposta 2024, al fine di recuperare la maggiore imposta versata.
4. Procedere a una nuova archiviazione informatica (conservazione sostitutiva) dei registri contabili del 2024 già precedentemente chiusi e archiviati (Libro Giornale, Libro Inventari, ecc.), previa sovrascrittura o annullamento dei precedenti.
Procedura alternativa: correggere l’errore contabile in quanto rilevante ai sensi dell’OIC29 sul patrimonio netto di apertura e dare rilevanza fiscale mediante integrativa a favore ai sensi dell’art. 83 c. 1 ter e 109 c. 4 del Tuir. L’art 83 c1ter prevede che la correzione sia fatta in abbinamento ad una dichiarazione integrativa a favore per il 2024 e l’art. 109 da rilevanza fiscale ai componenti negativi imputati a patrimonio netto per effetto dei principi contabili.
Si chiede di sapere quale dei due iter sia corretto.
Si preferirebbe procedere alla riapprovazione del bilancio visto che l’errore è tale da renderlo inattendibile e quindi la delibera di approvazione nulla o annullabile; pertanto in virtù del paragrafo 53 del OIC29 si è portati a ritenere che la procedura di correzione degli errori contabili non sia applicabile.
Grazie