Buongiorno,
per tutto il 2025 un cittadino italiano trasferisce la sua residenza in Olanda dove vige l'accordo contro le doppie imposizioni.
Egli percepisce da una società Italiana il compenso da amministratore, la cedolare secca sugli affitti, e in più ha mantenuto la sua p.iva da architetto e una sede fissa in Italia per esercitare la sua attività per i lavori che svolge con essa in Italia per clienti Italiani.
Chiediamo se il ragionamento che segue è corretto:
Il compenso da amministratore deve essere tassato a titolo definitivo con ritenuta al 30%, la convenzione prevede la competenza esclusiva dell'Italia e non ammette sconti;
La p.iva da architetto può essere soggetta a tassazione ordinaria (20% a titolo d'acconto + deduzione dei costi) in quanto avente base fissa in Italia e questo grazie al fatto che nel modello OCSE vi è stata la soppressione dell'articolo 14 relativo alle professioni indipendenti, assimilando i redditi derivanti dall'esercizio di una libera professione agli utili delle imprese disciplinati dall'articolo 7. Questa modifica ha determinato un rinvio alle disposizioni relative alla stabile organizzazione.
Nel caso sussistano i requisiti del caso Schumacher, la ritenuta a titolo definitivo può essere recuperata?
Grazie