Buongiorno
Con atto di donazione del 31 maggio 2006 il titolare di una farmacia donava ai due figli l’impresa e disponeva a carico di questi (donatari) l’onere di versare un vitalizio a favore del coniuge, consistente in un assegno annuale di € 20.000,00 ciascuno. Tali somme, nel corso degli anni, sono state dedotte dal reddito dei figli e dichiarate dalla madre (beneficiaria indiretta della donazione) come redditi assimilati a lavoro dipendente su cui sono state regolarmente pagate le imposte. L’importo degli oneri dedotti dai figli è stato più volte sottoposto a controlla da parte dell’Agenzia delle Entrate con esito positivo.
Alla luce dell’Ordinanza della Cassazione n.8875 del 4 aprile 2024 tuttavia, per un caso identico, viene chiarito che la donazione modale a favore di un terzo determinato costituisce una doppia donazione: l’una eseguita a favore del donatario e l’altra a favore del beneficiario, sicché le somme corrisposte al terzo in adempimento dell’onere non sono qualificabili, ai fini impositivi, quali redditi assimilati a lavoro dipendente vista la natura liberale della disposizione modale emergente dall’atto di donazione. Alla luce di tale premessa si chiede:
- Nella dichiarazione 2026 della madre per l’anno 2025 è corretto non dichiarare più nel quadro RC sez. II l’importo di € 40.000,00 come è finora sempre stato fatto?
- In caso di risposta positiva, è possibile recuperare le imposte versate in eccedenza attraverso dichiarazioni integrative ultrannuali per gli anni 2020,2021,2022,2023, non ancora prescritti, cristallizzando il credito che verrà poi indicato nel quadro DI del modello Redditi 2027 ovvero, per l’anno 2024, presentando entro il termine di invio del modello Redditi 2026 dichiarazione integrativa modello Redditi 2025 da cui scaturirà un credito immediatamente utilizzabile in compensazione?
- E’ consigliabile farlo ?
Grazie.