Buongiorno.
Un ns. cliente persona fisica nel 2021 ha iniziato l’attività di commerciante di auto usate in regime forfettario. Detto regime viene mantenuto anche per l’anno successivo 2022. Riceve in questi giorni dall’Agenzia delle Entrate una comunicazione di schema d’atto dove per l’anno 2022 gli si nega l’accesso a tale regime forfettario (con applicazione del regime del margine e ricalcolo IVA e IIDD) con le seguenti motivazioni che si riportano integralmente:
“Causa ostativa: a) persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
La circolare n. 9/E del 10.04.2019, al punto 2.3.1. Cause ostative di cui alle lettere a), b) e c) del comma 57 dispone che: “.. non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito. In questo caso l’incompatibilità con il regime forfetario è in re Ipsa, ogniqualvolta il regime speciale IVA o di determinazione dei redditi sia un regime obbligatorio ex legge. Come già specificato con circolare n. 10/E del 2016, paragrafo 2.3, non sono compatibili con il regime in esame i regimi speciali IVA e imposte sui redditi riguardanti le seguenti attività: … rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36 del D.L. n. 41/1995).
Pertanto, la S.V. si è avvalsa del regime forfetario esercitando l’opzione nel modello Persone Fisiche 2023, ma tale comportamento è da considerarsi incompatibile con riferimento alla natura dei beni ceduti (vendita di auto usate) ai quali si applica il regime speciale IVA ai sensi dell’art. 36 del D.L. n. 41/1995 (regime del margine) che esclude quindi l’opzione di favore.”
Si richiedono i riferimenti legislativi e di prassi più opportuni da fornire per argomentare a tale contestazione.
Grazie