Buongiorno.
La società Alfa S.r.l., operante nel settore dell’installazione di impianti elettrici e cablaggi per trasmissioni televisive, ha eseguito un contratto di appalto per la realizzazione di una control room funzionale a un evento pubblico.
Il contratto prevedeva il pagamento del corrispettivo per stati di avanzamento lavori (SAL) e, al termine dell’evento, lo smantellamento della struttura con pagamento dell’ultima tranche.
Le parti hanno concordato che l’ultima tranche venga regolata non in denaro, ma mediante datio in solutum ex art. 1197 c.c., consentendo ad Alfa S.r.l. di asportare dal cantiere materiale ritenuto riutilizzabile e successivamente rivendibile (principalmente cavi di rame e materiale ferroso derivante dallo smantellamento).
Ai fini IVA, si chiede se l’operazione debba essere trattata come permuta ai sensi dell’art. 11 DPR 633/1972, con obbligo per entrambe le parti di:
emettere fattura per la propria operazione: prestazione di servizi (alfa srl) e cessione di beni (Committente),
determinare autonomamente la base imponibile ai sensi dell’art. 13 DPR 633/1972, eventualmente facendo riferimento al valore normale (art. 14),
compensare le reciproche partite creditorie.
Reverse charge: considerato che il materiale oggetto di cessione consiste prevalentemente in cavi in rame recuperati dallo smantellamento, si chiede se la fattura emessa dalla Committente debba essere assoggettata a reverse charge ai sensi dell’art. 74 DPR 633/1972.
Grazie