Buonasera.
Una società residente in Germania ha effettuato negli anni precedenti un numero rilevante di cessioni nei confronti di clienti soggetti passivi in Italia fatturando direttamente al cliente, senza operare con la partita Iva della sua stabile organizzazione in Italia che, secondo i criteri indicati nell’art. 11 e nell’art. 53 del regolamento UE 282 del 2011, ha partecipato (acquisizione ordini, contatti con i clienti, ecc.) all’operazione. Quindi, la stabile organizzazione avrebbe dovuto registrare un acquisto intracomunitario con applicazione dell’inversione contabile e fatturare al cliente italiano applicando l’imposta nazionale. Il cliente italiano ha registrato l’acquisto e assolto l’Iva applicando il reverse charge.
Volendo ravvedere le irregolarità commesse come dovrebbe operare la stabile organizzazione? In particolare, chiedo se per la fattispecie descritta sia invece applicabile alla S.O. soltanto la sanzione fissa prevista dal comma 9-bis.2 del D.Lgs. n. 471/1997 (come sembrerebbe consentito dalla circolare 16/E del 2017, par.4, ipotesi della stabile organizzazione occulta). Il documento di prassi ha infatti affermato che la sanzione fissa tra 250 e 10.000 euro va irrogata per tutte le operazioni riconducibili al regime del reverse charge ma per le quali non ricorrevano tutte le condizioni per la sua applicazione, tra cui viene espressamente menzionato il caso della stabile organizzazione occulta. Per alcuni commentatori l’Agenzia sembra confermare che l’applicazione della sanzione di cui all’art.6 comma 9-bis.2 del DLGS 471/97 esclude l’insorgenza di un nuovo debito Iva e assorbe le sanzioni per omessa fatturazione e omessa dichiarazione (quest’ultima per effetto dell’assenza di un debito IVA insoddisfatto).
Grazie