Buongiorno.
Un contribuente persona fisica ha pagato le 5 rate delle imposte a saldo 22/acconto 23 con le scadenze proprie dei contribuenti con partita Iva, usufruendo anche della dilazione dei 30 gg con il 4 x 1000. Pertanto, anziché versare 1^ e 2^ rata entro il 31/07/23 e le successive entro il termine di ogni mese successivo (31/08, 30/09, 31/10), la 1^rata è stata pagata tempestivamente, il 31/07/23, ma le successive sono state tutte pagate con le scadenze dei soggetti IVA, entro il 16 del mese successivo, quindi la 2^rata, anziché il 31/07/23, è stata pagata il 21/08/23, la 3^ il 16/09, la 4^ il 16/10 e la 5^ il 16/11.
L'Agenzia nel preavviso contesta il tardivo versamento senza ravvedimento di tutte le rate dalla 2^ alla 5^. La contestazione, però, credo possa essere corretta e ridotta nelle pretese: se non erro, in passato in casi analoghi l’AdE ha positivamente considerato ed accordato al contribuente lo “slittamento” delle rate; anziché considerare ogni rata versata tardivamente di qualche giorno, con la moltiplicazione delle sanzioni ed interessi, ha considerato tardiva solo una rata, nel nostro caso la seconda, imputandola all'ultimo versamento effettuato, quello del 16/11, facendo "scalare" e considerando quindi tempestive le rate seguenti.
Nel caso che occupa la contestazione, che attualmente è:
Dovrebbe diventare:
Questo consentirebbe un’importante riduzione delle sanzioni, altrimenti sproporzionate avendo riguardo alla violazione effettivamente commessa.
Vi sarei grato anche se mi poteste indicare i riferimenti di legge, giurisprudenza e dottrina che possano corroborare questa impostazione, se è da considerare corretta.
Grazie