Buongiorno.
Una farmacia ha un acquistato un fabbricato abitativo che ha provveduto a demolire e sta costruendo la nuova sede da adibire a farmacia e ambulatori medici.
Premetto subito che il titolo edilizio rilasciato dal comune risulta essere classificato come "nuova costruzione" e non come intervento di ristrutturazione pesante con demolizione e ricostruzione in ragione degli aumenti di volumetria sviluppati rispetto alla situazione esistente di partenza.
Detto ciò dal nostro punto di vista non risulta applicabile l'iva agevolata al 10% ma del 22%, in relazione alla tipologia del titolo edilizio rilasciato dal comune. Si chiede in prima battuta vostro parere su tale primo aspetto.
Passando al secondo aspetto si rende noto che l'impresa ha stipulato contratto con impresa edile che prevede la realizzazione del fabbricato e alcune altre finiture interne, nel caso specifico la realizzazione di divisione interna degli spazi in cartongesso. Sul punto si chiede Vostro parere sulla possibilità di dividere le prestazione oggetto del contratto tra parte relativa alla costruzione, chiaramente soggetta ad iva al 22%, ed eventuale applicazione del reverse charge art 17 comma lettera A ter per le opere di completamento relative alle finiture interne. Leggendo interpretazioni circolare 37/e 2015 e 14/e 2015 sembra che la regola principale sia la scomposizione delle operazioni o l'ipotesi alternativa della semplificazione che prevede l'assoggettamento ad iva di tutte le lavorazioni previste a contratto. A nostro parere la realizzazione della divisione degli spazi interni potrebbe essere oggetto di inversione contabile secondo lettera A ter essendo questa prestazione di finitura e completamento dell'edificio. Tale prestazione inoltre dal nostro punto di vista non può essere considerata accessoria alla costruzione in quanto lo stesso fabbricato potrebbe benissimo esistere senza la divisione degli spazi interni. Si chiede vostro parere relativamente alla possibilità di non considerare accessoria all'operazione principale la realizzazione degli spazi interni, dunque non assoggettare tale prestazione al 22%, e conseguentemente la possibilità di scomporre tale prestazione mediante applicazione del reverse charge secondo la lettera a Ter.
Vi ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti.