Buongiorno.
Premessa dei fatti:
Una SRL è stata posta in liquidazione in data 31/10/2022.
Il bilancio finale di liquidazione è stato depositato in data 09/09/2024.
Trascorso il termine di 90 giorni previsto ex art. 2495 c.c., in data 20/12/2024 è stata presentata istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese.
La Camera di Commercio di Venezia ha richiesto il deposito fisico dei libri sociali, e la cancellazione è stata formalmente iscritta solo in data 05/02/2025.
Dalla visura camerale risultano dunque:
Data atto cancellazione: 20/12/2024
Data iscrizione della cancellazione: 05/02/2025
Quesiti:
Decorrenza della cancellazione e adempimenti fiscali:
In base a quanto riportato, ai fini fiscali e dichiarativi, dobbiamo fare riferimento alla data effettiva di iscrizione della cancellazione (05/02/2025)?
Se cosi fosse, chiediamo i seguenti chiarimenti: è corretto presentare
un dichiarativo per il 2024 considerandolo periodo di liquidazione e un dichiarativo per l’intero periodo di liquidazione per il periodo 31/10/2022 – 05/02/2025 con il "modello vecchio" (vale a dire, nel nostro caso, comunque il Redditi 2025)?
Diritto annuale CCIAA 2025:
Poiché la cancellazione è stata iscritta solo in data 05/02/2025, la società risulta formalmente iscritta al Registro Imprese al 1° gennaio 2025 ed è quindi tenuta al versamento del diritto annuale camerale 2025. È possibile compensare tale importo con il credito IVA residuo, anche se formalmente già destinato – in sede di riparto finale – al rimborso dei soci finanziatori?
Bilancio di esercizio:
Riteniamo che non sia necessario predisporre alcun ulteriore bilancio d’esercizio, avendo già depositato in data 09/09/2024 il bilancio finale di liquidazione ex art. 2492 c.c. e il piano di riparto. È corretto?
Ringraziamo per l’attenzione e restiamo in attesa di un vostro cortese riscontro.