Buonasera.
Oggetto: Quesito interpretativo in merito al termine per il versamento dell’imposta di registro in presenza di condizione sospensiva
Premessa:
In data 5/12/2024 è stato stipulato un atto a rogito per l’acquisto di un appartamento sottoposto a condizione sospensiva del mancato esercizio della prelazione da parte dello Stato, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004.
L’atto è stato regolarmente notificato alla competente Soprintendenza in data 10 gennaio 2025.
La Soprintendenza, secondo la norma, aveva 60 giorni per l’eventuale esercizio della prelazione, termine che è scaduto l’11 marzo 2025 senza che tale diritto fosse esercitato.
Secondo quanto si ritiene, dal giorno successivo (12 marzo 2025) sarebbe decorso il termine di 30 giorni previsto per la registrazione dell’atto o per il pagamento dell’imposta di registro, con scadenza il 10 aprile 2025.
Per cause indipendenti dalla volontà delle parti, l’atto di verificarsi della condizione sospensiva (cd. “atto di convalida”) è stato stipulato in data 23 maggio 2025 e l’imposta di registro è stata versata in data 26 maggio 2025
QUESITI:
Decorrenza del termine per il versamento dell’imposta
Si chiede se, in assenza dell’esercizio della prelazione da parte della Soprintendenza, il termine di 30 giorni per il versamento dell’imposta di registro debba intendersi decorrente dall’11 marzo 2025 (data di scadenza del termine per l’eventuale esercizio), e quindi con scadenza al 10 aprile 2025, indipendentemente dal momento in cui è stato successivamente formalizzato l’atto di verificarsi della condizione.
Ritardo o regolarità del versamento
Si chiede, conseguentemente, se il versamento dell’imposta di registro effettuato in data 26 maggio 2025 debba essere considerato tardivo rispetto ai termini previsti dalla normativa, oppure se possa ritenersi tempestivo, in quanto effettuato entro 20 giorni dalla stipula dell’atto di convalida (23 maggio 2025), in applicazione della disciplina generale sui contratti condizionati.
Ravvedimento operoso
Qualora venga ritenuto che il versamento sia avvenuto oltre il termine di legge, si chiede se sia ammissibile la regolarizzazione tramite il ravvedimento operoso, applicando la sanzione ridotta pari a 1/9 del 30.
Conclusione:
In attesa di un cortese riscontro, si ringrazia per l’attenzione e si resta a disposizione per ogni eventuale integrazione documentale.
Distinti saluti