Buonasera.
1° quesito:
L’art.2 del decreto direttore delle entrate dl 31.07.1998 definisce “utenti” anche gli intermediari di cui all’art.3 comma 3, del Dpr 322/1998, mentre il comma 3 dell’art.23 dello stesso decreto prevede che gli “utenti” devono conservare i contratti per il periodo previsto dall’art.18 del Dpr 131/1986. Quindi pare di capire che se la parte obbligata a chiedere la registrazione (locatore/conduttore), si avvale di un intermediario (esempio commercialista), un originale cartaceo del contratto di locazione registrato unitamente alle ricevute, deve essere conservato per 10 anni dall’Intermediario. Trascorso 10 anni ai sensi dell’art.18 comma Dpr 131/1986 l’intermediario abilitato, in analogia all’obbligo dell’ufficio del Registro, dovrebbe restituire tale originale all’utente stesso anche se il contratto è ancora in essere.
Si chiede se tale procedura è corretta.
2° quesito:
Nella registrazione telematica del contratto di locazione è da indicare il numero di copie del contratto da registrare. In alcuni casi abbiamo notato che viene messo copie 1 (questo per risparmiare i bolli). Solitamente il contratto viene firmato dalle parti almeno in tre copie (una per il locatore, una per il conduttore e una per l’ufficio nel caso di registrazione allo sportello), oppure per l’intermediario nel caso di registrazione telematica con incarico a Intermediario. In questo caso può essere indicato copie 1 (per risparmiare bolli), oppure è corretto mettere copie 3.
Grazie