Buongiorno,
si chiede conferma sulla corretta applicazione del regime impositivo per quanto riguarda i redditi prodotti da una nostra cliente e il corretto adempimento degli obblighi previdenziali. Si chiede anche un parere circa l’applicazione del regime dei transfrontalieri.
La cliente è una giornalista, che possiede sia una posizione di lavoro autonomo in Italia ed è iscritta all’INPGI, e una posizione di lavoratore dipendente in Svizzera, dal momento che è stata assunta da un’azienda svizzera con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tuttavia, ha mantenuto la sua residenza fiscale in Italia, nello specifico a Milano e quindi non è soggetto AIRE.
Per quanto riguarda il reddito da lavoro autonomo prodotto in Italia, abbiamo chiesto conferma all’INPGI che sia compatibile con la posizione di lavoratore dipendente estera, ottenendo risposta positiva.
La cliente risulta regolarmente iscritta alla Cassa professionale INPGI, pertanto dovrà procedere normalmente alla comunicazione dei redditi percepiti relativi al solo lavoro autonomo e adempiere alle normali scadenze previste dalla Cassa stessa. Inoltre il reddito da lavoro autonomo prodotto in Italia dovrà essere semplicemente dichiarato in dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda il reddito da lavoro dipendente prodotto in Svizzera, invece, esso sarà tassato in Svizzera (tramite le trattenute dalla busta paga) ma anche in Italia (tramite l’inserimento del reddito stesso nella dichiarazione dei redditi), non rientrando la cliente né nella disciplina delle retribuzioni convenzionali, né in quella dei lavoratori transfrontalieri (*). La convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, sebbene affronti il tema dei redditi di lavoro dipendente, non prevede specifiche disposizioni che eliminino la doppia imposizione nel caso di lavoratori non residenti.
Al fine di evitare la doppia imposizione, si può applicare l’art.165 del TUIR (così come l’art. 24 della convenzione Italia - Svizzera), che prevede la possibilità di portare in detrazione dall’imposta netta le imposte pagate a titolo definitivo sui redditi prodotti all’estero, fino alla concorrenza della quota d’imposta italiana corrispondente al rapporto tra redditi prodotti all’estero e reddito complessivo.
Relativamente alla posizione previdenziale, invece, la contribuente si vede trattenuti alcuni importi in busta paga estera, i quali vengono trattenuti come AVS, AD e LPP (pensioni di invalidità e vecchiaia e cassa pensione II pilastro). Dal momento che la contribuente ha aperto una posizione assicurativa e contributiva in Svizzera, dovrà versare anche i contributi INPS e/o effettuare ulteriori iscrizioni previdenziali in Italia?
(*) Relativamente al regime dei transfrontalieri, avevamo escluso la cliente dal momento che, sebbene possedesse i requisiti per essere classificata come tale (ovvero la residenza del lavoratore è sul territorio dello Stato; il rapporto di lavoro dipendente esiste con un datore di lavoro di uno Stato di confine rispetto all’Italia; il rapporto di lavoro deve avvenire in via continuativa ed esclusiva; il trasferimento transfrontaliero da e verso la sede di lavoro avviene quasi sempre quotidianamente), non eravamo sicuri che potesse ottenere il permesso necessario (permesso G).
Per averlo, infatti, i requisiti sono leggermente diversi, ovvero si deve avere un contratto con un’azienda che abbia la residenza in Svizzera, avere la residenza in un comune italiano situato entro i 20km dal confine svizzero (Milano invece è circa a 50km dal confine) e rientrare giornalmente o almeno settimanalmente nella propria abitazione in Italia.
Anche questi sarebbero rispettati, ad eccezione di quello relativo alla residenza in un comune italiano a meno di 20km dal confine svizzero.
Si chiede se i requisiti individuati per l’ottenimento del permesso ad operare come transfrontaliero in Svizzera siano corretti, e se la nostra cliente possa rientra in tale disciplina.
Grazie, cordiali saluti.