Spett.le Redazione
Una Srl immobiliare ha stipulato un atto di vendita di un immobile culturale, sottoposto alla condizione sospensiva prevista per legge di 60 gg, del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero della Cultura. L’ art.1360 del codice civile afferma che, quando la condizione si verifica, gli effetti del contratto si intendono prodotti retroattivamente dal giorno in cui il contratto è stato stipulato.
Pertanto, le chiedo un supporto sui seguenti dubbi:
1. se la fattura di vendita dell’immobile da parte della società debba essere fatta al momento della compravendita e/o dopo l’atto di avveramento/o al termine della condizione sospensiva?
2. In sede di stipula dell’atto di vendita l’acquirente ha proceduto, nelle more, già a versare il corrispettivo indicato in atto. Si chiede come debba essere contabilizzata in bilancio la natura di questo importo incassato, come debito e/o come deposito?
3. Si chiede quando il ricavo vada contabilizzato? Solo dopo lo spirare del termine della condizione sospensiva e quindi, considerando l’operazione effettuata a cavallo d’anno, sia di competenza dell’anno 2025 o produce i suoi effetti retroattivamente e quindi nel 2024?
Grazie