Buonasera,
in merito a questo vostro quesito del 24/10/24 sotto riportato, vorremmo un vostro parere.
Un cliente professionista dentista acquista immobile A10 come privato, lo ristruttura (spesa circa 200mila euro) poi con comodato d'uso gratuito lo destina alla propria p.iva per l'attività principale.
Come deve comportarsi con gli ammortamenti delle manutenzioni? li puo dedurre integralmente in 5 anni (circa 24 mila euro all'anno).
Spese incrementative su immobile professionista
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- Si chiede se il trattamento fiscale delle spese incrementative sostenute su tale immobile sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni ammortizzabili così come risultanti dal relativo registro all’inizio del periodo d’imposta con eccedenza deducibile in quote costanti nei 5 periodi d’imposta successivi.? Sul punto, la Fondazione dei Dottori Commercialisti osserva che, se per gli immobili acquistati dal 2014 si volesse sostenere la deducibilità delle quote di ammortamento in ragione del principio di equivalenza tra l’acquisto in proprietà e in leasing, le spese sarebbero deducibili sotto forma di maggiori quote di ammortamento. Quale la vostra indicazione in merito?
- Nel monte del plafond su cui commisurare il calcolo del 5% delle spese di manutenzione si deve considerare il costo dell’immobile strumentale o va escluso considerando che gli ammortamenti sono fiscalmente indeducibili?
- Ipotizzando una ristrutturazione di € 200.000,00 se il primo anno posso dedurre solo Euro 5.000,00(nel caso in cui non si tiene conto dell’immobile)l’eccedenza di 195.000 devo spalmare in 5 quote quindi €39.000?
In merito al quesito posto si evidenzia che la dottrina prevalente (che si condivide) ritiene che se per gli acquisti di immobili da parte del professionista effettuati dal 2014:
- si ritengono - deducibili - gli ammortamenti (FDC) le spese incrementative degli immobili sono deducibili (maggiori quote di ammortamento);
- si ritengono - indeducibili - gli ammortamenti, le spese incrementative degli immobili sono deducibili secondo il criterio del limite del 5% del costo dei beni ammortizzabili e per l'eccedenza nei 5 anni successivi. Nella base su cui calcolare il 5% rileva anche il costo dell'immobile non ammortizzabile. Quindi si condivide quanto prospettato "Nel monte del plafond su cui commisurare il calcolo del 5% delle spese di manutenzione si deve considerare il costo dell’immobile strumentale".
Grazie