Buongiorno.
L’immobile di una società s.r.l. è stato sottoposto a sequestro preventivo ex art. 321 cpp. In funzione dell’art. 104-bis disp att cpp si applica al sequestro il d.lgs. 159/2011 e, in particolar modo, l’art. 51.
L’immobile è locato a terzi e il procedimento di sequestro percepisce l’affitto. Prudenzialmente, stante l’inattendibilità della contabilità societaria, si ritiene non applicabile l’esenzione dalle imposte prevista dal citato art. 51 d.lgs. 159/2011 prevista per gli immobili patrimonio.
A distanza di un mese dall’esecuzione del sequestro, la società proprietaria dell’immobile è fallita.
Si chiede se tra i compiti dell’amministratore giudiziario che gestisce il sequestro rientri:
- la presentazione di dichiarazioni dei redditi, a nome della società fallita, per la parte che riguarda l’immobile locato
- il pagamento delle imposte sui redditi (IRES ed IRAP) che conseguono alla locazione.
Si precisa che, se in assenza di fallimento è chiaro che il sequestro sia tenuto alla presentazione delle dichiarazioni e al pagamento delle imposte, in costanza di fallimento sorgono diversi dubbi.
Il fallimento, infatti, normalmente presenta un’unica dichiarazione per tutto il periodo d’imposta pari alla durata del fallimento e maturano imposte esclusivamente nel caso in cui, pagati i debiti concorsuali, residui attivo a favore dei soci.
Conseguentemente pare a chi scrive che, in costanza di fallimento, il sequestro non possa e non debba presentare dichiarazioni dei redditi, né pagare imposte sui redditi. Se così non fosse, infatti, in caso di revoca del sequestro e restituzione dell’immobile al fallimento unitamente al conto corrente che ha accolto i canoni di locazione, il fallimento si troverebbe con un attivo inferiore (ridotto a causa del pagamento delle imposte) rispetto a quanto avrebbe ricevuto in caso di assenza del sequestro.
Il fallimento è ad oggi in corso di chiusura, pertanto si chiede altresì se il comportamento relativo alle dichiarazioni e al versamento delle imposte dovrà mutare a seguito della chiusura del fallimento. All’uopo si evidenzia che, in caso di dissequestro, verrà presumibilmente riaperto il fallimento e l’immobile, oltre al conto corrente, verranno acquisiti all’attivo.
Grazie