Buongiorno,
uno studio associato che svolge attività di veterinario, ha effettuato l'invio al sistema tessera sanitaria di 750 fatture in data 22/03/2024 anziché 18/03/2024.
In base alla RISOLUZIONE N.22/E detta sanzione resta definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, utilizzando il codice tributo 8912 “Sanzioni pecuniarie relative all’anagrafe tributaria al codice fiscale alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’IRAP e all’IVA” e, qualora la comunicazione sia correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione disposte dal citato articolo 13, è data dalla sanzione ordinaria ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.
Quindi sarebbe possibile applicare la riduzione a 1/9 alla sanzione massima applicabile di € 20.000?
Sempre la risoluzione n. 22 stabilisce che nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Ma cosa si intende per trasmissione dei dati corretti? Riguarda casi di correzione di invii fatti nei termini oppure riguarda anche gli invii tardivi?
Quali sanzioni possono essere comminate e come deve essere calcolato il ravvedimento operoso per sanare tale irregolarità?
Grazie