Buonasera.
In data 27 novembre 2023 una srl commerciale si è trasformata in società semplice avvalendosi delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 1 commi 100-105 della L. 197/2022.
Il bilancio in tale data, evidenzia:
1) riserve di utili per 100
2) debiti vs. soci per 900 relativi a utili da distribuire a seguito delibera (registrata) nel 2022 che permette l’assoggettamento alla vecchia normativa in capo ai soci (no ritenuta 26%)
Premesso che:
La trasformazione agevolata in società semplice determina la tassazione delle riserve non ricostituite in bilancio.
Diversamente dalle riserve in sospensione d’imposta – per le quali l’assolvimento dell’imposta sostitutiva del 13% sulle stesse comporta l’irrilevanza fiscale del successivo utilizzo –
La normativa prevede che le riserve di utili debbano essere assoggettate a tassazione in capo ai soci.
Ai sensi dell’art. 170 comma 4 lett. b) del TUIR, infatti, la tassazione in capo ai soci avviene nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione (“post trasformazione”).
Ai sensi del successivo comma 5 dell’art. 170 del TUIR, dette riserve (costituite prima della trasformazione) sono tassate secondo il regime fiscale proprio degli utili da partecipazione in società di capitali.
Si formula il presente quesito:
Le riserve di cui al punto 1) saranno assoggettate a ritenuta d’acconto 26 % il cui pagamento dovrà essere fatto dalla società entro il 16/04/2024 ????
Gli utili, la cui distribuzione è stata deliberata nel 2022, saranno assoggettati in capo ai soci nel momento in cui verranno effettivamente pagati ????
NB: si precisa che la società è già stata posta in liquidazione ed è prossima la vendita degli immobili con conseguente EFFETTIVA distribuzione ai soci degli utili con le disponibilità liquide acquisite.
Si chiede inoltre se, al fine di documentare tutte le operazioni sopra indicate, sia opportuno continuare la tenuta della contabilità ordinaria pur non essendo obbligatoria per le società semplici.
Grazie