Buonasera Gentile Dott. Cirrincione,
fermo restando il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie di natura estetica si chiede un confronto sul corretto trattamento Iva ed Irpef, per un cliente medico chirurgo titolare di un centro medico che effettua piccoli interventi di natura estetica. Alla luce del nuovo Decreto Anticipi, si chiede se per i seguenti interventi o trattamenti chirurgici e/o estetici, siano corretti i seguenti comportamenti:
Trattamenti ambulatoriali di natura prettamente estetica (botox, filler, rinofiller, etc) soggette ad Iva
Interventi di chirurgia estetica per correggere un difetto congenito (naso storto) non terapeutiche, soggette ad Iva.
Interventi di chirurgia estetica di tipo ricostruttivo che vanno a riparare inestetismi dovuti ad incidenti, malattie tumorali e non, esenti da Iva ex art. 10 Dpr 633/72, dietro presentazioni di una attestazione medica.
Se si tratta di interventi di tipo chirurgico, l’attestazione medica dello stesso, deve essere effettuata da un medico terzo o può essere diagnosticata dal nostro cliente (medico chirurgo) durante una visita specialistica?
Ai fini della detrazione Irpef per il paziente, la stessa segue il trattamento Iva? Se esente si detrae, se non esente non si fa valere la detrazione Iva sulla spesa poiché l’esenzione Iva viene strettamente correlata a tutelare esigenze di salute del paziente.
Grazie