Buongiorno,
Si chiede se le guide turistiche
1) siano esonerate dell'emissione di corrispettivi elettronici, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 22, primo comma, n. 6), del Dpr 633/1972, e dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del Dpr 696/1996.
2) debbano annotare quindi i corrispettivi direttamente nel registro dei corrispettivi tenuto a mano ai sensi dell'art. 24 del dpr 633/72;
3) che hanno optato per il forfettario, rientrano cmq nell'esonero, non cambiando la sostanza dell'operazione;
Da ultimo se le guide alpine/accompagnatore di media montagna abbiano lo stesso trattamento delle guide turistiche essendo anch'esse riconducibili all'art. 10 co. 1 n.22)
Grazie.