C.a. Dott. Cirrincione
Buongiorno,
un contribuente nel 2022 ha acquistato un’abitazione in una palazzina demolita e ricostruita con criteri antisismici, ottenendo il credito d'imposta "super-sismabonus acquisti 110%”. Nel 2023 ne ha ceduto una parte, previo visto di conformità da parte di un professionista abilitato, che ha anche comunicato l'opzione (CIR20) all'agenzia entrate in marzo 2023.
La parte restante del credito d'imposta viene utilizzata in dichiarazione dei redditi, a partire dal modello Unico-2023, suddivisa in 4 rate, in detrazione dall'IRPEF.
Il contribuente (professionista) normalmente invia direttamente la propria dichiarazione attraverso Entratel, e avendo un punteggio ISA=10 usufruisce del beneficio premiale che gli consente di utilizzare il credito IRPEF risultante dal mod. Unico in compensazione orizzontale su F24 fino a 20.000 E. senza visto di conformità. Dalla dichiarazione per il 2022, dopo la detrazione della rata di credito d’imposta da superbonus, risulta un credito IRPEF inferiore a 20.000 E.
1) È necessario il visto di conformità sulla dichiarazione (pur in presenza di premialità ISA) o è sufficiente quello fatto in occasione della cessione del credito?
2) Il visto è solo sul credito da superbonus o su tutta la dichiarazione?
3) Il DL n. 157/2021 ha modificato l’art.119 C.11 della L.77/2020: “In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, (…), il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità.” Poi nella circolare 16/E del 2021 l’agenzia dice che l’esenzione riguarda chi presenta la dichiarazione “precompilata”. Nel caso in cui il contribuente invii direttamente la propria dichiarazione attraverso il canale ENTRATEL, è esentato dal visto?
4) in caso contrario, la dichiarazione dei redditi deve essere inviata dallo stesso professionista che ha apposto il visto sul credito d'imposta o può essere inviata da un altro professionista abilitato?
5) nel caso in cui il contribuente non utilizzi in compensazione orizzontale il credito risultante dalla dichiarazione, ma lo richieda a rimborso, è sempre necessario apporre il visto di conformità?
Grazie.