La ditta individuale Coffee di Rossi Mario esercita l’attività di “Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici” in contabilità semplificata. Nell’ambito di questa attività ha vinto una gara per l’installazione di distributori automatici di bevande calde ed acqua nei locali di un liceo .
Per aggiudicarsi la gara coffee si è impegnato a versare all’istituto un contributo di 11.000 euro suddiviso in 3 rate da versarsi entro il 30 novembre di ogni anno. Il bando di gara poneva come contributo minimo 4.500 euro quale rimborso forfetario complessivo per la concessione degli spazi utili all’istallazione. Anche il solo ritardo nel versare il contributo è causa di risoluzione del contratto.
La durata del servizio decorre dall’1/9/14 ed ha validità fino al 31/8/17.
Al ricevimento della prima rata del contributo, l’istituto scolastico ha emesso una semplice ricevuta ai sensi dell’art. 2 comma 3 lettera a) della legge IVA appellandosi alla risoluzione 23/9/74 n. 502713.
A mio avviso non è applicabile l’art. 2 in quanto c’è un rapporto sinallagmatico fra il contributo versato e la concessione della scuola.
CHIEDO
La ditta Coffee deve esigere l’applicazione dell’IVA e l’emissione della fattura da parte della scuola ?
Ai fini della detrazione del costo, è il caso di spalmare gli 11.000 euro per il periodo 1/9/14-31/8/17 o è preferibile il criterio di cassa?