Buonasera,
Per semplificare uso valori arrotondati.
La società di persone “Alfa snc” con 2 soci al 50%, da sempre con contabilità ordinaria, nel 2022 ha percepito dall ‘Enasarco € 80.000 lordi a titolo di FIRR maturato a partire dall’anno 1988 (nascita del mandato di agenzia) all’anno 2022 (cessazione del mandato). L’Enasarco ha certificato l’esborso con la c.u. 2023 da cui si evince che la ritenuta d’acconto del 20% è stata praticata solo sulle quote di FIRR maturate a partire dall’anno 2004 ( € 50.000 rit. del 20% pari a € 10.000) in seguito all’entrata in vigore della legge che stabilisce che le indennità di risoluzione di fine rapporto, che fino all’anno 2003 concorrevano per competenza alla formazione dell’utile di esercizio della società, dall’anno successivo in avanti sarebbero state tassate (tassazione separata con opzione per l’ordinaria) in capo ai soci della società al momento della loro percezione obbligando di conseguenza l’Enasarco alla ritenuta d’acconto del 20%.
Premesso che seguiamo questo cliente da soli 8 anni e che non siamo in grado di verificare se nei bilanci antecedenti all’anno 2004 le quote di FIRR maturate (corrispondenti a € 30.000 come evidenziato nella C.U.) siano state rilevate per competenza e quindi tassate in capo alla società (poco probabile visto che tra i crediti non esiste la voce Enasarco), ci troviamo ora indecisi su come comportarci in sede di dichiarazione dei redditi.
1) Tassare i 30.000 euro separatamente in capo ai soci (15.000 euro cad. con versamento della rit. d'acconto del 20%)
2) Rilevare i 30.000 euro nel bilancio 2022 come sopravvenienza attiva. Infatti in contabilità non esiste un credito nei confronti dell’Enasarco e ciò farebbe presumere che la componente positiva non sia mai stata rilevata.
3) Ignorare i 30.000 euro e prepararsi a ricorrere o pagare la eventuale sanzione in futuro confidando nel fatto che gli anni 1988-2003 non sono più soggetti ad accertamento.
Grazie e cordiali saluti