Buonasera,
Si chiedono informazioni sul seguente caso:
una società S.r.l. artigiana (per semplicità ditta Alfa), dove l'amministratore unico e unico socio lavora esclusivamente nella ditta stessa, acquisisce il 100% delle quote di un'altra società S.r.l. artigiana (per semplicità ditta Beta).
Nell'art.3 della L.443/85 relativamente ai requisiti artigiani delle società S.r.l. mi pare che la discriminante non sia l'amministratore della società ma il socio unico.
Nel nostro caso la ditta Alfa ha come socio unico e amministratore unico l'imprenditore artigiano, che presta lavoro prevalentemente nella ditta, mentre la ditta Beta avrà come socio unico la società Alfa e come amministratore lo stesso della società Alfa.
Chiediamo:
- è corretto continuare a considerare la società Alfa come artigiana mentre la società Beta non più artigiana?
- in sede di compilazione del quadro RR del mod. Redditi dell'imprenditore artigiano (amministratore unico e socio unico di Alfa) andrà indicato anche il reddito derivante dalla società Beta?
Grazie.