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Quesiti13/04/2023

Assegnazione di un immobile abitativo ed un terreno agricolo di proprietà della società

domandadomanda

Buonasera,

La sig.ra Rossi socia accomandante al 70% della Beta Sas, società di costruzione (cod. ATECO 41.20.00), intende recedere dalla società detenuta da un unico altro socio accomandatario al 30%.  Per la liquidazione della quota, intende chiedere l’assegnazione di un immobile abitativo ed un terreno agricolo di proprietà della società, oltre al rimborso della quota parte di finanziamento socio. Si chiede conferma che, nel caso di recesso, sia possibile usufruire per gli immobili dell’assegnazione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2023.

In caso positivo, si chiedono chiarimenti in merito al funzionamento della tassazione in capo alla società ed in capo al socio. Si supponga che: L’immobile abitativo sia iscritto a bilancio tra le rimanenze a 150.000 euro, valore di mercato 270.000, valore catastale 100.000. Il terreno sia iscritto a bilancio tra le rimanenze a 13.000 euro, valore di mercato 100.000 euro, valore catastale 600 euro. Si chiede conferma che la tassazione con imposta sostitutiva 8% per la società, supponendo che opti in atto per l’adozione del valore catastale, sarà nulla in quanto la base imponibile risulta essere negativa sia per l’immobile che per il terreno. Si tenga conto però che il valore di recesso del socio viene determinato su valori di mercato degli immobili (tot. 370.000 euro), quindi contabilmente la società rileverà lo scarico degli immobili a valori “correnti”.

Nel caso quindi in esempio, la plusvalenza rilevata contabilmente pari ad euro 144.000 (307.000 -163.000) sarà non tassata, corretto? In quanto la società ha optato in atto per la tassazione sulla base di valori catastali.  La tassazione in capo al socio come viene calcolata? Si supponga che vengano utilizzate sia riserve di utili che di capitali per l’assegnazione e che il socio assegnatario avrebbe intenzione di vendere gli immobili entro i 5 anni successivi. L’adozione del valore catastale è vincolante anche per il socio assegnatario? Oppure potrebbe optare per una tassazione ad un valore superiore onde evitare l’emersione di una plusvalenza?  Nel caso in cui le riserve di utili e di capitali non fossero sufficienti, è possibile utilizzare una riserva di rivalutazione ex L. 2/2009 relativa però alla rivalutazione di un immobile non oggetto di assegnazione?

Grazie.

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