Buonasera,
avrei necessità di un vostro parere in merito alla responsabilità del professionista che appone il visto di conformità per la cessione di un credito superbonus 110% in assenza del durc di congruità.
La circolare 19/E/2022 dell’agenzia delle entrate afferma che esiste l’obbligo del Durc di congruità “per finalità diverse dalla detraibilità delle spese” mentre la faq n. 6 della Commissione Nazionale paritetica per le casse edili indica che “gli effetti della mancanza della congruità potrebbero riflettersi, in via indiretta, anche sul mancato riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa fiscale, in materia di detrazioni fiscali, considerando che l’art. 5, comma 6, del D.M. n. 143/2021 prevede testualmente che “in mancanza di regolarizzazione, l’esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzata al rilascio per l’impresa affidataria del Durc online”.
Attendo cortese riscontro, cordialmente.