Buonasera,
Un privato ha effettuato interventi edilizi che danno diritto a detrazioni fiscali Superbonus 110%, il lavoro al 31/12/2022 ha raggiunto il I SAL di € 100.000,00 pari al 60% dell’intervento totale.
Tale soggetto non ha capienza fiscale per poterlo detrarre totalmente in dichiarazione dei redditi.
La sottoscritta, quale professionista abilitata, è stata in incaricata di apporre il visto di conformità per la comunicazione di cessione del credito; la sottoscritta è anche interessata all’acquisto di parte del credito insieme ad un altro professionista, il geometra che ha seguito i lavori.
Il credito verrà ceduto a entrambi i professionisti ad un prezzo inferiore al valore nominale.
CREDITO € 110.000 prezzo di cessione € 80.000 e verrà pagato dai professioni in 4 anni € 20.000 all’anno.
L’atto di cessione non è relativo al pagamento delle fatture professionali di nessuno dei due professionisti, queste saranno regolarmente pagate dal cliente con bonifico per il diritto alla relativa detrazione fiscale.
SI CHIEDE:
- la differenza di € 30.000 per i professionisti è soggetta a tassazione ai fini IRPEF?
- Se si come si può qualificare il plusvalore? Reddito professionale, reddito diverso o reddito di capitale?
1) la circolare 23/E del 23/06/2022 al punto 6.1 ritiene che il compenso aggiuntivo è reddito professionale se inerente al pagamento di una prestazione.
In questo caso, non essendo effettuato lo sconto in fattura per le prestazioni professionali, il corrispettivo di € 30.000,00 non è accessorio al pagamento degli onorari. Infatti le fatture, di importo notevolmente inferiori al credito ceduto, saranno emesse e pagate con bonifico che a sua volta darà diritto a detrazione fiscale.
2) Si può ritenere che i professionisti che acquistano il credito non operano nell’ambito professionale.
L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n.105/2020 ritiene che per un’impresa il corrispettivo generato dall’acquisto del credito ad un valore nominale è sopravvenienza attiva; viceversa tale differenza non rientra tra i rediti diversi delle persone fisiche elencati tassativamente nell’art.67 del Tuir, né tra quelli di capitale articoli 44 e 45 del TUIR e pertanto non imponibile per un privato.
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Saluti