Buonasera,
dal portale Fatture e Corrispettivi di un nostro cliente – sezione Fatture Transfrontaliere ricevute – troviamo n. 2 fatture emesse da fornitori di San Marino, datate 30/11/2022, rispettivamente:
- Imponibile Euro 454,50 – NO addebito Iva;
- Imponibile Euro 236,25 – NO addebito Iva;
considerate emesse e consegnate rispettivamente il 15/12/2022 e 18/12/2022.
Il Cliente ha effettuato l’integrazione manuale, NON elettronica, per cui alla data odierna non risulta emesso alcun documento XML con TD19 e di conseguenza nessuna trasmissione allo SDI.
Il Cliente liquida l’Iva trimestralmente.
La soluzione che vorrei proporre è la seguente:
- Emissione dei due documenti XML con Tipo Documento TD19 e datati entrambi 30/11/2022, con immediata trasmissione allo SDI;
- Le suddette integrazioni concorrono alla liquidazione Iva del IV Trim 2022 (versamento entro il 16/03/2023) e quindi vengono imputate e liquidate nel periodo di competenza;
- A mio parere è dovuta la sanzione fissa pari a Euro 250,00 per tardività (e non quello del 90% dell’imposta) e ritengo che non sia applicabile quella di 500,00 per omessa/tardiva applicazione del Reverse Charge;
- La sanzione a questo punto con ravvedimento viene ridotta a 1/9 (entro 90 gg.).
- In ultimo, nessuna sanzione come “nuovo esterometro” in quanto fatture transitate da SDI.
Considerate corretto quanto sopra indicato?
Ringraziando anticipatamente,