Buongiorno Dott. Cirrincione,
Una società italiana sottoscrive con società avente sede in Polonia, contratto per l’espansione e l’aggiornamento dei propri impianti per la produzione di medicinali, siti in Polonia.
Incarica, mediante contratto di affidamento, ad altra società con sede in Polonia, l’esecuzione delle opere con fornitura diretta di materiali e mano d’opera.
La società polacca fattura alla società italiana acconti nel 2022, secondo le previsioni contrattuali, applicando l’iva polacca con aliquota del 23% (le merci non escono dal territorio e la società considera questa prestazione come cessione di beni con installazione).
L’Iva liquidata sulle fatture e pagata al fisco polacco può essere richiesta a rimborso ai sensi dell’art 38-bis1 DPR 633/72?
L’istante non ha sede della propria attività né una stabile organizzazione in Polonia e non ha effettuato, in precedenza, operazioni territorialmente rilevanti in Polonia, salvo emissione nel 2022, di fattura di acconto ai sensi dell’art 7 ter DPR 633/72.
Per presentare l’istanza di rimborso, avvalendosi delle procedure previste (Fisco on line, soggetto abilitato, Camere di Commercio) è necessario nominare il Rappresentante fiscale?
La società italiana provvederà infine a fatturare al proprio committente polacco, proprietario degli impianti, le prestazioni eseguite, come da contratto.
È corretto assoggettare queste prestazioni al regime del Reverse charge? (art 7 ter DPR 633/72).
Ringraziando per la gentile collaborazione porgo cordiali saluti.