Buongiorno,
una snc con effetto dal 1/1/2022 ha stipulato un contratto di affitto di azienda dove le merci sono state indicate sulla base delle disposizioni di cui all'art 2561 (nel contratto di affitto di azienda è stata soltanto indicata la dicitura art 2561 comma 4 senza indicare il metodo di rilevazione adottato).
Per il trattamento contabile è stato seguito il metodo della proprietà con il diverso orientamento della dottrina.
1) Sono rimaste a bilancio finale del AFFITTANTE tra le rimanenze finali rilevando il credito tra i conti d'ordine;
2) sono state rilevate come costo tra il bilancio dell'affittuario utilizzando come contropartita debiti diversi in considerazione della fungibilità delle rimanenze;
3) al termine del contratto le rimanenze rileveranno tra le differenze inventariali.
Questo metodo riconosciuto dalla dottrina e i criteri di rilevazione contabile secondo lei sono corretti oppure è opportuno che adotti il metodo della disponibilità anche se mi comporta per l'affittante una perdita rilevante nell'esercizio a causa dello storno delle rimanenze di magazzino?
Grazie e buona giornata.