Buonasera,
Nel caso in cui nell’atto di separazione legale tra due coniugi oltre ad altri patti, venga pattuito anche che, la moglie cede al marito una quota di partecipazione di una SRL del valore nominale di euro 45.000 pari al 45% del capitale sociale per il corrispettivo di euro 600.000
Abbiamo interpellato la locale CCIAA e ci ha confermato che per la trascrizione della cessione della quota nel registro delle imprese è sufficiente allegare copia dell’accordo omologato dal Tribunale, quindi in pratica a seguito di questo accordo non seguirà l’atto notarile di cessione della quota.
Considerato che a norma dell’art.19 L.74/1987 la cessione della quota che fa parte dell’accordo di separazione omologato dal Tribunale, non è soggetto a nessuna tassa, quindi per la moglie che cede non costituisce realizzo di plusvalenze tassabili.
1) Si chiede “conferma” se nonostante la moglie non paghi alcun capital gain, per il marito che acquista la quota, il corrispettivo pagato 600.000 costituisca “costo fiscalmente riconosciuto” utilizzabile sia in fase di eventuale successiva cessione di quota (capital gain), sia in fase di liquidazione della quota per recesso, e sia in fase di liquidazione della società.
Considerato che dal 1.1.2023 entra in vigore a tutti gli effetti la disposizione in base alla quale la distribuzione di dividendi a soggetti persone fisiche privati si applica la ritenuta secca del 26%, nel caso in cui dopo il 1.1.2023 la società di cui il marito ha acquistato la quota dalla moglie e pagato euro 600.000, fosse “posta in liquidazione volontaria”, la società al momento della distribuzione ai soci del residuo attivo di liquidazione deve applicare la ritenuta del 26% indifferentemente se la quota è qualificata o meno.
2) In tal caso, si chiede se la società al momento della distribuzione ai soci del residuo attivo di liquidazione, sia tenuta ad applicare la ritenuta del 26% sulla parte “eccedente” il costo fiscalmente riconosciuto della quota acquistata dal socio (in questo caso 600.000), in tal caso il socio con quale forma è tenuto a comunicare alla società il “valore fiscalmente riconosciuto” della quota in modo tale che la società applichi la ritenuta solo sulla parte eccedente il valore fiscalmente riconosciuto della quota?
Grazie.