Buongiorno, in un intervento di ristrutturazione edilizia che beneficia della detrazione 50% (art. 16 bis DPR 917.1986) è stato ceduto il credito ad un istituto bancario scaturito dal pagamento, nell'anno 2021, di tutti gli acconti. E' possibile portare in detrazione, in sede di dichiarazione dei redditi 2022, il credito scaturito dal pagamento, sempre nell'anno 2021, dei saldi fatturati successivamente alla cessione del credito degli acconti?
In base all'interpello 910-284/2020 della Direzione Regionale delle Entrate delle Marche sembrerebbe di no, in quanto "l'avente diritto alla detrazione non può, nello stesso anno di imposta, usufruire della stessa nei limiti della capienza irpef e cedere l'eccedenza" perchè "il credito di imposta deve essere corrispondente alla detrazione spettante".
Di contro come chiarito dalle Entrate con la risposta all'interrogazione parlamentare in commissione 5-06307 del 7 Luglio 2021, sembrerebbe di si in quanto "La norma specifica che l'esercizio dell'opzione può essere effettuato anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Trattasi, tuttavia, di una facoltà disciplinata dalla norma che non impedisce la possibilità di esercitare comunque l'opzione qualora non siano previsti stati di avanzamento dei lavori. In conclusione, in base al tenore letterale della norma. è possibile sostenere che, nel caso in cui si intenda optare per la cessione e/o per lo sconto in fattura della detrazione relativa agli interventi indicati nell'articolo 121 e diversi da quelliche danno diritto al Superbonus per i quali non siano stati previsti SAL, il contribuente ha la facoltà di esercitare l'opzione senza dover tenere conto dello stato stato di avanzamento degli interventi. Pertanto, qualora per l'effettuazione di un determinato intervento (ad esempio, la sostituzione della caldaia per il quale spetta la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013) non siano previsti SAL, può essere esercitata l'opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell'effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente realizzati"