Buonasera,
Si chiede se il durc di congruità dei costi di manodopera in edilizia di cui al DM 143/2021, per i lavori superiori a 70.000 complessivi e per tutti i lavori pubblici avviati dal 1 novembre 2021, sia requisito necessario ai fini del superbonus/bonus edili.
Segnalo che, con FAQ del 15/2/2022, la CNCE ha risposto positivamente, specificando tra l'altro che tale adempimento è obbligatorio anche per le imprese prive di dipendenti.
Il Decreti sostegni ter ha introdotto un ulteriore adempimento, quello della necessità di specificare l'applicazione dei contratti collettivi edili, per i lavori avviati a partire dal 27/5/2022, ma non mi pare abbia modificato la disciplina del durc di congruità introdotto precedentemente.
Le check list predisposte dagli Ordini professionali non sono state aggiornate in tal senso né ci sono chiarimenti al riguardo. La norma tuttavia appare chiara.
Si chiede:
Per i cantieri avviati dopo il 1/11/2021 e non ancora terminati, è necessario il rilascio del durc di congruità prima del pagamento del saldo?
In mancanza, i vari bonus edili sono effettivamente a rischio decadenza? In questo caso posso supporre che vi sia una responsabilità dell'asseveratore e del visitatore, anche se non esistono indicazioni dagli Ordini.
Se venisse confermata l'obbligatorietà, in caso di lavori già terminati esiste la possibilità di presentare una "richiesta di congruità tardiva"?
Ultimo: esiste un elenco dei lavoratori tenuti all'adempimento? Ad es. il serramentista o l'elettricista rientrano nella disciplina?
Grazie.