Buonasera,
Una società italiana (ITA1) cede la merce ad un altro soggetto italiano (ITA2) che però non è il destinatario finale della merce, il cliente (ITA2) non fornisce a ITA1 informazioni sul destinatario finale, si può trattare di un terzista o di magazzino per lo stoccaggio della merce.
La merce è destinata ad essere spedita in un altro paese comunitario o extra comunitario. La modalità di consegna concordata tra ITA1 e ITA2 è EX WORKS, per cui è ITA2 che provvede ad incaricare il trasportatore al ritiro della merce presso i magazzini della società ITA1.
Riguardo al trasporto, la normativa specifica che, per rientrare nel regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 58, debba essere a cura o a nome di ITA1, come viene interpretato “a nome”?
Il fatto che tutti i documenti vengano emessi da ITA1 (ddt – cmr – fattura) fa risultare la spedizione a “nome” di ITA1?
Tenuto quindi conto che ITA1 non ha informazioni sul destinatario finale e che la consegna è ex works è applicabile l’emissione della fattura di cessione ai sensi dell’art. 58?
Grazie.