Buonasera,
In materia di detrazioni per spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, nel caso di trasferimento dell'immobile mortis causa, con la risposta n 612 del 2021 l'agenzia delle entrate ha ribadito che il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 16-bis del TUIR stabilisce che «in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene» con la precisazione che la condizione della "detenzione materiale e diretta del bene" deve sussistere non solo per l'anno dell'accettazione dell'eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione.
QUESITO
Se il de cujus dovesse optare per la cessione del credito, nel caso in cui gli eredi concedano in locazione l'immobile ereditato, subiscono qualche pregiudizio oppure, non esistendo più una detrazione da trasferire secondo la regola sopra enunciata, restano indenni e possono tranquillamente concedere in locazione l'immobile?
Grazie