Buongiorno,
a decorrere dal 1/01/2022, il regime di non imponibilità Iva dei servizi internazionali di cui all’art. 9 del Dpr 633/72, è stato circoscritto ai soli servizi resi in via diretta nei confronti, alternativamente:
- dell'esportatore/importatore;
- del “destinatario” dei beni o titolare del regime “di transito” doganale;
- del prestatore di servizi di spedizione di cui al n. 4), c. 1, art. 9 Dpr 633/72.
Con riferimento all'ultimo punto normalmente si fa riferimento agli spedizionieri.
Chiediamo se un'azienda con codice ateco 52.29.21 (intermediari dei trasporti) che sia stata incaricata di organizzare il trasporto internazionale possa essere assimilata ad uno spedizioniere e quindi poter considerare non imponibile sia il servizio di trasporto fatturato dal vettore all'intermediario (ovvero all'azienda con ateco 52.29.21) sia il servizio reso da quest'ultimo al proprietario dei beni (fattura di riaddebito del trasporto reso dal vettore)?
Grazie