Buongiorno.
Gentile Dottore, si espone il seguente dubbio:
Una persona fisica è proprietaria esclusiva di tre unità immobiliari censite in C/3 (uso laboratorio artigianale) e A/4 (unità abitativa) con relativa pertinenza C/2.
L’interpellante dichiara di volere procedere ad un intervento di riduzione del rischio sismico con miglioramento di due o più classi di rischio rispetto alla classe ante interventi di cui all’art. 16 del D.L.63/2013 nella misura del 85% prevista dal comma 1-quinquies dal momento che gli interventi saranno realizzati su parti comuni di edifici “condominiali” (cfr. Circolare n. 7/E/2018, pag. 221 e seguenti).
Al verificarsi di dette condizioni, con riferimento all’applicazione del limite di spesa assoggettabile alla detrazione, si osserva che, come precisato con la Circolare 19/E/2020 (pag. 278), esso va attribuito a ciascuna delle unità immobiliari ivi comprese quelle meramente pertinenziali [e.g. Euro 96.000 X 3 unità].
Per quanto riguarda l'applicazione dell'IVA agevolata al 10% sulle parti comuni, è corretto applicare l'aliquota più clemente con riferimento alle quote millesimali corrispondenti alle unità abitative situate nell’edificio (i.e. A/4 e C/2) e applicare pertanto l'IVA al 22% per la quota parte dell'unità C/3?
In caso positivo sarà sufficiente opportuna distinzione in fattura dei subalterni?
Grazie mille per il gentile riscontro.