Il D.L. 146/2021 convertito nella legge 215/2021 all'articolo 5 ai commi 15 quater - 15 quinquies - 15 sexies ha previsto l'attrazione in campo iva di alcune delle principali entrate delle realtà non profit a partire dal 1° gennaio 2022.
Con la legge di bilancio 2022 un emendamento ha di fatto rinviato il nuovo regime iva a partire dal 1° gennaio 2024.
Si richiede pertanto:
1. rimangono valide ed operative le indicazioni previste dal dpr 633/72 all'articolo 4 comma 4 dove viene previsto che non costituiscono esercizio di attività commerciale lo svolgimento di prestazioni anche a fronte di corrispettivi specifici purché fatte in conformità alle finalità istituzionali e sempre nei confronti dei propri associati, dalle associazioni sindacali e di categoria?
2. visto il differimento di ulteriori 2 anni per l'applicazione in campo iva seppur in regime di esenzione dei corrispettivi specifici e contributi supplementari, il regime fiscale agevolato di cui alla legge 398 del 16/12/1991 che con la vecchia normativa doveva terminare di esplicare i propri effetti al 31/12/2021 anno di effettiva operatività del R.U.N.T.S., viene prorogato di ulteriori 2 anni o resta confermata la data di cessazione di tale legge al 31/12/2021?
Grazie.